Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31544 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31544 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30054-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo procuratore RAGIONE_SOCIALE già denominata RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
CONDOMINIO COGNOME COGNOME NOME COGNOME IVGISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI NOME COGNOME IBLISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A., COGNOME NOMECOGNOME ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COGNOME e NOME COGNOME quale Gestore della crisi;
– intimati – avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI PAVIA del 29/9/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 5/11/2024;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.1. L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale di Pavia ha omologato il piano del consumatore proposto da NOME COGNOME.
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo.
1.3. L’RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 9/12/2022, ha chiesto, per tre motivi, la cessazione del decreto, dichiaratamente notificato, come da avviso in atti, l’ 11/10/2022.
1.4. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
1.5. Sono, invece, rimasti intimati il Condominio Dei Pini, NOME COGNOME, l’Ivg -Istituto Vendite Giudiziarie di NOME COGNOME, la IBL-Istituto Bancario Del Lavoro s.p.a., NOME COGNOME, l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento OCC Pavia e NOME COGNOME quale Gestore della crisi.
1.6. Gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con atto del 14/10/2024, hanno comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo.
1.7. Con memoria depositata in data 14/10/2024, il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e di affermare a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto.
1.8. Con atto del 23/10/2024, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. La Corte prende atto che la società ricorrente, con atto in data 23/10/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
2.2. La Corte ritiene che la rinuncia al ricorso comporti l’estinzione del giudizio di cassazione ma non reputa necessario pronunciare il principio di diritto, stante il limitato contraddittorio.
2.3. I controricorrenti non hanno dichiarato di aderire alla rinuncia.
2.4. La rinuncia al ricorso per cassazione, tuttavia, non è disciplinata dall ‘ art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l ‘ estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione.
2.5. Le spese, tuttavia, restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500, oltre ad € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima