Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31301 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31301 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13788/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1621/2019 depositata il 27/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiedeva al tribunale di Salerno di accertare il suo legittimo recesso dal contratto preliminare di vendita del 20 marzo 2009 ed il suo diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata da NOME COGNOME di dichiarare l’intervenuta risoluzione del mandato a vendere conferito con la medesima scrittura alla propria sorella e di dichiarare quest’ultima tenuto alla restituzione in suo favore della somma di euro 200.000 incassata quale sua mandataria per la vendita del 23 giugno 2009 e, operata la compensazione di detta somma con il controcredito della resistente, condannarla al pagamento in suo favore della somma di euro 55.000 oltre interessi e spese.
La convenuta rimaneva comune contumace.
Il Tribunale dichiarava risolto il contratto preliminare intervenuto tra le parti il 20 marzo 2009 ritenendo provato l’inadempimento della promissaria acquirente nella corresponsione del prezzo di vendita e legittimo il recesso comunicato dalla promettente venditrice ex articolo 1385 c.c. Dichiarava quindi il diritto di NOME COGNOME a trattenere la caparra confirmatoria di euro 70.000 e dichiarava inefficace il collegato mandato a vendere rilasciato dalla ricorrente alla resistente in forza del detto preliminare, accertava il diritto della ricorrente a ricevere la somma di euro 200.000 quale mandataria della resistente per la vendita del bene descritto in atti detratta la somma di euro 145.000 che la ricorrente sarebbe stata tenuta a restituire alla resistente per intervenuta risoluzione del preliminare, e condannava NOME COGNOME a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 55.000.
Ric. 2020 n. 13788 sez. S2 – ud. 13/11/2024
Avverso la suddetta decisione NOME COGNOME in COGNOME proponeva appello.
NOME COGNOME resisteva al gravame.
La C orte d’ Appello di Salerno accoglieva il gravame, in particolare quanto alla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Salerno per la riassunzione del giudizio nel termine di perentorio di tre mesi dalla notifica della sentenza.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso
La trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 13 novembre 2024.
In prossimità dell’udienza la difesa della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura speciale con richiesta di compensazione delle spese di lite.
La difesa della parte controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia con salvezza delle spese di lite.
L’accettazione della rinuncia non è rituale in quanto firmata dal solo difensore senza procura speciale a rinunciare agli atti.
Ciò premesso d eve in ogni caso dichiararsi l’estinzione del giudizio mentre non può applicarsi il quarto comma dell’art. 391 c.c. e devono liquidarsi le spese del giudizio in favore della controparte.
Infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante
alle spese del giudizio ( ex plurimus Sez. 5 – , Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020, Rv. 657723 – 01).
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e co ndanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione