Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando l’Accordo Conviene
Nel complesso mondo della giustizia, non sempre un procedimento arriva alla sua naturale conclusione con una sentenza. Spesso, le parti trovano un accordo che pone fine alla lite. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una rinuncia al ricorso, a seguito di una transazione, non solo chiuda il contenzioso ma porti anche a conseguenze vantaggiose sulle spese processuali. Analizziamo insieme questa decisione per capirne la portata pratica.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore della moda si era vista respingere, da una procedura fallimentare, la propria richiesta di riavere indietro capi di abbigliamento e accessori di sua proprietà. Non soddisfatta della decisione, aveva prima proposto opposizione al Tribunale, che l’aveva rigettata, e successivamente aveva presentato ricorso per Cassazione, affidandolo a nove distinti motivi di contestazione. La procedura fallimentare, dal canto suo, si era costituita in giudizio per difendersi.
La Rinuncia al Ricorso a Seguito di Transazione
Il colpo di scena è avvenuto quando il procedimento era già pendente davanti alla Suprema Corte. Le parti in causa sono riuscite a trovare un accordo stragiudiziale per risolvere la controversia, una cosiddetta ‘transazione della lite’. A seguito di questo accordo, il legale rappresentante della società ricorrente ha depositato un’istanza di rinuncia al ricorso. Fondamentale è stato il fatto che il curatore del fallimento abbia aderito a tale rinuncia, formalizzando la fine della disputa.
La Decisione della Corte: Estinzione e Compensazione delle Spese
Preso atto della rinuncia e della contestuale accettazione della controparte, la Corte di Cassazione ha applicato la naturale conseguenza prevista dal codice di procedura: ha dichiarato l’estinzione del processo. Questo significa che il giudizio si è chiuso definitivamente senza che i giudici entrassero nel merito dei nove motivi di ricorso.
Inoltre, conformemente agli accordi specifici presi dalle parti durante la transazione, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali. In pratica, ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza alcun addebito a carico dell’altra.
Implicazioni sulla Rinuncia al Ricorso e il Raddoppio del Contributo Unificato
Uno degli aspetti più interessanti e di maggiore rilevanza pratica della decisione riguarda il contributo unificato. La legge prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione, poi respinta o dichiarata inammissibile, sia tenuta a versare un’ulteriore somma pari a quella già pagata al momento dell’iscrizione del ricorso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise e dirette, basate su principi procedurali chiari. La ragione principale della decisione è l’avvenuto deposito di un’istanza di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e accettata formalmente dal curatore del fallimento. Questo atto bilaterale è la causa diretta dell’estinzione del processo, come previsto dalla legge. La seconda motivazione, di natura economica e fiscale, riguarda la non applicabilità del raddoppio del contributo unificato. La Corte, richiamando un suo precedente orientamento consolidato (Cass. n. 25485/2018), ha motivato che la sanzione del doppio contributo si applica solo in caso di esito negativo nel merito (rigetto, inammissibilità), e non in caso di estinzione del processo. La logica è che l’estinzione non equivale a una ‘sconfitta’ processuale, ma a una chiusura anticipata del giudizio.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: raggiungere un accordo e formalizzare una rinuncia al ricorso può essere una strategia processuale molto vantaggiosa. Non solo permette di chiudere una controversia in modo certo e definitivo, ma evita anche l’alea di una decisione sfavorevole e, come chiarito dalla Corte, esclude l’applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato. Si tratta di un’importante conferma che incentiva le parti a cercare soluzioni transattive anche nella fase più avanzata del giudizio.
Cosa succede a un processo in Cassazione se le parti raggiungono un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo (transazione) e la parte che ha proposto il ricorso vi rinuncia con l’accettazione della controparte, il processo si estingue, cioè si conclude senza una decisione sul merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, come vengono gestite le spese legali?
Nell’ordinanza esaminata, avendo le parti raggiunto specifici accordi in tal senso, la Corte ha disposto la compensazione delle spese. Questo significa che ogni parte si è fatta carico dei propri costi legali, senza addebiti reciproci.
Chi rinuncia al ricorso in Cassazione deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce, citando una precedente sentenza della Cassazione (n. 25485/2018), che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’obbligo di versare un’ulteriore somma pari al contributo unificato già pagato, poiché tale obbligo sorge solo in caso di esito negativo nel merito (rigetto o inammissibilità).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22044 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6580/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Rimini INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende,
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Rimini n. 126/2023, depositato il 13/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1 Il Tribunale di Rimini, con decreto del 13/2/2023, ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE che aveva respinto la domanda di rivendica di capi di abbigliamento tessuti ed accessori meglio indicati nel ricorso ex artt. 93 e 103 l.fall.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a nove motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 In data 7/5/2025 è stata depositata istanza di rinuncia agli atti sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente, dandosi atto della avvenuta transazione della lite, con contestuale adesione del curatore del Fallimento.
1.1 Consegue l’estinzione del processo con compensazione delle spese come da specifici accordi presi dalle parti.
2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso.
Dispone compensarsi le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.