Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23841/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale indicato;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa , RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli
Oggetto: Fideiussione – Atto
di rinuncia – Estinzione.
CC 17.03.2025
Ric. n. 23841/2022
Pres NOME COGNOME
Est. I. COGNOME
Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio del secondo e come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1181/2022, pubblicata in data 7 luglio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
RAGIONE_SOCIALE proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dinanzi al Tribunale di Termini Imerese avente ad oggetto l’atto di donazione a rogito del Notaio Dott. NOME COGNOME (Rep. n. 54819 – Racc. n. 8970), sottoscritto dal Sig. NOME NOME in data 28/02/2013 in favore del figlio NOME NOME ed attinente alla villa nel Comune di Misilmeri (Palermo), in INDIRIZZO, INDIRIZZO si costituivano in giudizio gli odierni ricorrenti chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 15/05/2018 accoglieva integralmente il ricorso per revocatoria;
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano gravame dinanzi la Corte di Appello di Palermo; RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte d’appello di Palermo con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
CC 17.03.2025
Ric. n. 23841/2022
Pres NOME COGNOME
Est. I. COGNOME
ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis .1 c.p.c..
Considerato che
s uperfluo l’esame del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell’udienza, con atto del 29 novembre 2024 le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia sottoscritto dai difensori a tale riguardo autorizzati come da procure speciali in atti;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.;
il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell’art. 391, comma 2, cod. proc. civ.;
si deve provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità non avendo aderito parte controricorrente alla rinuncia.
Per questi motivi
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità; condanna parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi 7.100,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del 2015).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della