Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13412 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23841/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale indicato;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa , RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli
Oggetto: Fideiussione – Atto
di rinuncia – Estinzione.
CC 17.03.2025
Ric. n. 23841/2022
Pres NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del secondo e come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1181/2022, pubblicata in data 7 luglio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dalla AVV_NOTAIO.
Ritenuto che
RAGIONE_SOCIALE proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dinanzi al Tribunale di Termini Imerese avente ad oggetto l’atto di donazione a rogito del AVV_NOTAIO (Rep. n. 54819 – Racc. n. 8970), sottoscritto dal Sig. NOME in data 28/02/2013 in favore del figlio NOME ed attinente alla villa nel Comune di Misilmeri (Palermo), in INDIRIZZO; si costituivano in giudizio gli odierni ricorrenti chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 15/05/RAGIONE_SOCIALE accoglieva integralmente il ricorso per revocatoria;
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano gravame dinanzi la Corte di Appello di Palermo; RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte d’appello di Palermo con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
CC 17.03.2025
Ric. n. 23841/2022
Pres NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis .1 c.p.c..
Considerato che
s uperfluo l’esame del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell’udienza, con atto del 29 novembre 2024 le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia sottoscritto dai difensori a tale riguardo autorizzati come da procure speciali in atti;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.;
il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell’art. 391, comma 2, cod. proc. civ.;
si deve provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità non avendo aderito parte controricorrente alla rinuncia.
Per questi motivi
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità; condanna parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi 7.100,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del 2015).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della