Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25334 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25334 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22300-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 226/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2023 R.G.N. 810/2022;
Oggetto
Estinzione del
processo
R.G.N.22300/2023
COGNOME
Rep.
Ud 24/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che
la Corte di appello di Milano ha respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso dei lavoratori indicati in epigrafe, dipendenti di RAGIONE_SOCIALE con mansioni di Capo Treno/Capo Servizi Tren o, aveva dichiarato la nullità dell’art. 31.5 CA FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitava l’indennità di utilizzazione professionale da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso, nonché dell’art. 77, punto 2.4. c.c.n.l. Mobilità Area attività ferroviarie 2012 e 2016 nella parte in cui aveva escluso gli emolumenti in controversia dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, condannando la società al pagamento delle relative differenze retributive;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE con nove motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso;
la Consigliera delegata, con atto del 15.6.202, ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis, comma 1, c.p.c. La società ricorrente, in data 15.7.2024, ha chiesto la decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis, comma 2, c.p.c. e in data 28.3.2025 ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione. I controricorrenti hanno depositato memoria e richiesto la condanna della società alla rifusione, in loro favore, delle spese del giudizio;
il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia ritualmente notificato. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008); nel caso di specie, il difensore dei controricorrenti, preso atto dell’avvenuta rinuncia, ha insistito per la liquidazione delle spese processuali;
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l’estinzione del processo;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della società rinunciante, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in ragione della soccombenza virtuale della stessa alla luce dell’univoco orientamento espresso da questa Corte su analoghi ricorsi (v. Cass. n. 13932/2024, n. 13972/2024 concernenti il contenzioso Trenitalia; Cass. n. 19716/2023; n. 19711/2023, n. 19663/2023, n. 18160/2023, n. 33803/2023, n. 33793/2023, n. 33779/2023, n. 33713/2023, concernenti il contenzioso RAGIONE_SOCIALE; orientamento di cui si dà atto sia nella proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e sia nello stesso atto di rinuncia da parte della società, che prende atto ‘dell’orientamento già espresso da qu esta ecc.ma Suprema Corte nelle prime sentenze rese sulla materia oggetto del presente giudizio -n. 13972/2024 e n. 3932/2024’, sentenze,
conformi ad altre precedenti, pubblicate il 20.5.2024, in epoca anteriore anche alla richiesta di decisione, ai sensi dell’art. 380 -bis, comma 2 c.p.c., formulata da Trenitalia il 15.7.2024;
4. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore d ell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME antistatari.
Così deciso nell’adunanza camerale del 24 giugno 2025
La Presidente NOME COGNOME