Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25312 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25241/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Padova INDIRIZZO NOME COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vicenza INDIRIZZO AllegheINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende;
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1686/2022 depositata il 19/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 1786/2021, depositata in data 22 giugno 2021, la Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Venezia. In via preliminare, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra RAGIONE_SOCIALE e il dott. NOME COGNOME rilevando la rinuncia all’azione da parte di quest’ultimo, con conseguente compensazione delle spese processuali tra le parti.
Nel merito, la Corte ha confermato la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione) degli importi di € 26.369,00 e € 150.686,12, a titolo di corrispettivo per le compravendite di crediti documentate nei contratti sottoscritti, precisando che detti importi dovevano intendersi al netto dei pagamenti già eseguiti.
In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte territoriale ha invece escluso la sussistenza del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 254.000,83, ritenendo che i documenti allegati a fondamento della pretesa
costituissero dichiarazioni unilaterali prive di valore negoziale, non essendo idonei a comprovare un accordo tra le parti sul prezzo e sull’oggetto della cessione.
Di conseguenza, la Corte ha revocato la condanna pronunciata in primo grado a favore di RAGIONE_SOCIALE, confermando nel resto la decisione.
Con successiva sentenza n. 1682/2022, depositata in data 19 luglio 2022, la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da RAGIONE_SOCIALE ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c., relativi alla dedotta falsità dei documenti su cui la sentenza sarebbe stata fondata.
Avverso tale ultima pronuncia, RAGIONE_SOCIALE liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
3.1 . Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Prima dell’udienza (il 26 marzo 2025), è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale.
RAGIONE_SOCIALE è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di RAGIONE_SOCIALE controricorrente ha aderito.
Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.).
la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione,.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione in data 14 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME