Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11718 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11718 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17078-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME – controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE DI LECCO
Oggetto
Personale docente Cattedre da riservare alle assunzioni Rinuncia al ricorso
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.19/02/2025
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 251/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 510/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
La Corte d’Appello di Milano, adita da NOME COGNOME, nel contraddittorio con NOME COGNOME e con il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), ha riformato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva accolto il ricorso del COGNOME e accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorrente all’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa cattNOME di contrabbasso presso il RAGIONE_SOCIALE, previa disapplicazione del provvedimento che quella catt NOME aveva attribuito al COGNOME all’esito RAGIONE_SOCIALEe operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020.
NOME COGNOME, risultato idoneo all’insegnamento nella disciplina del contrabbasso all’esito del concorso indetto dal RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2016, non era stato assunto a tempo indeterminato per carenza di posti disponibili ed era stato, conseguentemente, destinatario di supplenze annuali.
Aveva agito in giudizio deducendo che nell’anno scolastico 2019/2020 l’unica cattNOME istituita presso il RAGIONE_SOCIALE era stata destinata, sulla base RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dall’art. 5 del C.C.N.I. del 6 marzo 2019, alla mobilità dei docenti già in ruolo ed era stata assegnata al COGNOME che, a suo dire, non possedeva i titoli necessari in quanto in precedenza era stato utilizzato come insegnante di sostegno RAGIONE_SOCIALEe scuole medie inferiori ed inoltre era in possesso di
abilitazione non più valida per l’immissione in ruolo nella classe di concorso TARGA_VEICOLO.
La Corte distrettuale non ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale ed ha escluso l’interesse del COGNOME a fare accertare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione al COGNOME e ciò perché alla data RAGIONE_SOCIALEa individuazione dei posti da destinare alla mobilità per l’anno scolastico 2019/2020 l’appellato non era docente di ruolo (ed infatti non aveva partecipato alle operazioni di mobilità riservate ai soli assunti a tempo indeterminato) né aveva titolo per pretendere che la cattNOME assegnata al COGNOME venisse destinata, anziché ai trasferimenti ed ai passaggi di cattNOME, ai vincitori di concorso non immessi in ruolo per carenza di disponibilità dei posti in organico.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali hanno opposto difese il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
In data 17 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, precisando che la stessa era stata accettata dalle controparti e chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
NOME COGNOME ha formalmente accettato la rinuncia, con atto del 17 febbraio 2025, ed il RAGIONE_SOCIALE in data 18 febbraio 2025 ha depositato «nota di presa d’atto RAGIONE_SOCIALEa rinuncia», rimettendosi alla Corte quanto al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
La rinuncia è rituale, in quanto redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, dal difensore al quale il relativo potere è stato espressamente conferito, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estin zione del giudizio di cassazione.
–
–
Quanto al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese trova applicazione l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., perché alla rinuncia ha espressamente aderito il controricorrente COGNOME ed inoltre equivale ad accettazione la «nota di presa d’atto» depositata dal RAGIONE_SOCIALE, nella quale non è formulata alcuna espressa domanda di condanna del rinunciante al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
Il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poiché si è in presenza di una norma lato sensu sanzionatoria ed eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso nell’adunanza camerale del 19 febbraio 2025