Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11718 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11718 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17078-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME – controricorrente –
nonché contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE DI LECCO
Oggetto
Personale docente Cattedre da riservare alle assunzioni Rinuncia al ricorso
R.G.N.17078/2021
COGNOME
Rep.
Ud.19/02/2025
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 251/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 510/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Milano, adita da NOME COGNOME nel contraddittorio con NOME COGNOME e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso del COGNOME e accertato il diritto dell’originario ricorrente all’assegnazione della cattedra di contrabbasso presso il Liceo Musicale Tenca, previa disapplicazione del provvedimento che quella catt edra aveva attribuito al COGNOME all’esito delle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020.
NOME COGNOME risultato idoneo all’insegnamento nella disciplina del contrabbasso all’esito del concorso indetto dal MIUR nell’anno 2016, non era stato assunto a tempo indeterminato per carenza di posti disponibili ed era stato, conseguentemente, destinatario di supplenze annuali.
Aveva agito in giudizio deducendo che nell’anno scolastico 2019/2020 l’unica cattedra istituita presso il Liceo Musicale Tenca era stata destinata, sulla base della disciplina dettata dall’art. 5 del C.C.N.I. del 6 marzo 2019, alla mobilità dei docenti già in ruolo ed era stata assegnata al COGNOME che, a suo dire, non possedeva i titoli necessari in quanto in precedenza era stato utilizzato come insegnante di sostegno delle scuole medie inferiori ed inoltre era in possesso di
abilitazione non più valida per l’immissione in ruolo nella classe di concorso AP55.
La Corte distrettuale non ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale ed ha escluso l’interesse del Musso a fare accertare l’illegittimità dell’assegnazione al Sardella e ciò perché alla data della individuazione dei posti da destinare alla mobilità per l’anno scolastico 2019/2020 l’appellato non era docente di ruolo (ed infatti non aveva partecipato alle operazioni di mobilità riservate ai soli assunti a tempo indeterminato) né aveva titolo per pretendere che la cattedra assegnata al COGNOME venisse destinata, anziché ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra, ai vincitori di concorso non immessi in ruolo per carenza di disponibilità dei posti in organico.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali hanno opposto difese il Ministero dell’Istruzione e NOME COGNOME.
In data 17 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, precisando che la stessa era stata accettata dalle controparti e chiedendo la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
NOME COGNOME ha formalmente accettato la rinuncia, con atto del 17 febbraio 2025, ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18 febbraio 2025 ha depositato «nota di presa d’atto della rinuncia», rimettendosi alla Corte quanto al regolamento delle spese di lite.
La rinuncia è rituale, in quanto redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, dal difensore al quale il relativo potere è stato espressamente conferito, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estin zione del giudizio di cassazione.
–
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Quanto al regolamento delle spese trova applicazione l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., perché alla rinuncia ha espressamente aderito il controricorrente COGNOME ed inoltre equivale ad accettazione la «nota di presa d’atto» depositata dal Ministero, nella quale non è formulata alcuna espressa domanda di condanna del rinunciante al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Il tenore della pronuncia, di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poiché si è in presenza di una norma lato sensu sanzionatoria ed eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso nell’adunanza camerale del 19 febbraio 2025