Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24904/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente e digitalmente domiciliati presso l’indirizzo pec del predetto.
-ricorrenti –
contro
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (BR), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente e digitalmente domiciliato presso l’indirizzo Pec di qust’ultimo.
-controricorrente –
Nonché contro COGNOME NOME e COGNOME NOME
-intimati –
Avverso la sentenza n. 786/2023, resa dalla Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 02/10/2023, notificata il 09/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16
aprile 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1. COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOMECOGNOME premesso che COGNOME NOME, di cui erano eredi, aveva ceduto al Comune di Ceglie Massapica, con atto del 18/7/1984, alcuni terreni di sua proprietà, tra cui l’area estesa di are 8,51, in catasto al Fg. 50, p.lla 80/b, necessari per la realizzazione di strade e opere di urbanizzazione primaria, che l’acquirente aveva parzialmente modificato il tracciato di viabilità del progetto, escludendo dai lavori, conclusisi nel 1985, alcune porzioni immobiliari, e che, pertanto, una buona parte di esse non avevano subito alcuna modifica, ma erano rimaste accorpate alla confinante villa di proprietà del cedente, di cui aveva mantenuto la disponibilità esclusiva, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, il predetto ente, affinché venisse accertato e dichiarato che gli stessi avevano usucapito la proprietà della porzione di terreno di circa 400 mq., facente parte della particella 80/b del fg. 50, e che, conseguentemente, previo frazionamento da affidare a c.t.u. e individuazione catastale, venisse ordinato al Conservatore dei RR.II. di Brindisi, di trascrivere la sentenza di usucapione in favore dei medesimi e contro l’ente territoriale.
Si costituì in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto delle avverse pretese sull’assunto, tra l’altro, che NOME NOME vendette all’ente la piena proprietà della particella de qua, senza condizioni o clausole e a prescindere dal conseguente utilizzo effettivo, parziale o totale, per fini di pubblica utilità.
Nel giudizio intervennero, volontariamente e ad adiuvandum, COGNOME NOME e NOME
Con sentenza n. 327/2020, il Tribunale adito rigettò le domande degli attori, che condannò al pagamento delle spese di c.t.u. e di lite, nulla disponendo, invece, per le spese dei terzi interventori.
NOME NOME e NOME impugnarono la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, sulla base di un unico articolato motivo. Il Comune di Ceglie Messapica si costituì nel giudizio, proponendo appello incidentale condizionato.
La Corte territoriale, con sentenza n. 786/2023, respinse l’appello, condannò gli appellanti alle spese del grado e compensò quelle relative agli interventori.
Avverso la suddetta sentenza, COGNOME NOME e NOME propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il Comune di Ceglie Messapica resiste con controricorso, eccependo, tra l’altro, in via pregiudiziale, il mancato deposito, da parte dei ricorrenti, della relata di notifica della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ..
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno depositato, in data 31/03/2025, atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. per mancanza di interesse.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione ex artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4,
cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di spiegare le ragioni per le quali avevano ritenuto che gli attori avessero la mera detenzione del bene reclamato e che il bene dovesse considerarsi inizialmente appartenente al patrimonio indisponibile, pur in mancanza della effettiva ed attuale destinazione all’uso pubblico.
Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto parzialmente inammissibile l’appello in quanto gli appellanti non avevano argomentato sulla mancata dimostrazione del momento in cui vi era stato il passaggio del bene dal patrimonio indisponibile a quello disponibile.
Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 826, terzo comma, cod. civ., con riferimento all’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che il bene era appartenuto in origine al patrimonio indisponibile, benché fosse pacifico e incontestato che lo stesso non aveva mai avuto un’attuale ed effettiva utilizzazione ad uso pubblico.
Con il quarto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1164 e 1476 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che con l’atto di vendita fosse stato trasferito anche il possesso e che il venditore avesse conservato la mera detenzione.
Con il quinto motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141, primo comma, cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la sentenza tenuto conto della presunzione di possesso ex art. 1141, primo comma, cod. civ. e del fatto che incombeva sul Comune l’onere di dimostrare il difetto
dell’elemento dell’ animus , il quale, nel caso di specie, era viceversa presente, insieme al corpus , in capo agli appellanti.
6. Si premette che, con memoria del 31/03/2025, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso per mancanza di interesse.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Non essendovi accettazione della rinuncia, i ricorrenti devono essere condannati alle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione .
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2025.