Rinuncia al Ricorso: Quando il Processo si Estingue Senza Spese
Nel corso di un procedimento giudiziario, le parti possono decidere di non proseguire con la lite. Uno degli strumenti previsti dal codice di procedura civile è la rinuncia al ricorso, un atto che, se accettato, può chiudere definitivamente la controversia. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce in modo esemplare le conseguenze di tale scelta, in particolare per quanto riguarda le spese legali e il contributo unificato.
Il Caso in Breve: Dalla Lite alla Rinuncia al Ricorso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una procedura fallimentare contro un decreto emesso dal Tribunale di Roma. Tuttavia, prima che la Corte si pronunciasse nel merito, il difensore della parte ricorrente ha depositato una dichiarazione formale di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dal curatore fallimentare e regolarmente notificata alla controparte.
A sua volta, la parte controricorrente ha depositato un atto in cui accettava la rinuncia, dando il proprio “nulla osta” alla compensazione integrale delle spese di lite. A questo punto, la palla è passata alla Corte di Cassazione, chiamata non più a decidere sulla controversia originaria, ma a prendere atto dell’accordo tra le parti e a definire formalmente il procedimento.
L’Analisi della Corte: Conseguenze della Rinuncia Accettata
L’ordinanza della Suprema Corte è lineare e si concentra su tre aspetti fondamentali derivanti dalla rinuncia accettata, delineando un percorso procedurale chiaro e prevedibile per le parti.
L’Estinzione del Processo come Conseguenza Diretta
Il primo e più immediato effetto della rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, è l’estinzione del processo. La Corte ha semplicemente rilevato che, con la manifestazione di volontà di entrambe le parti di non voler proseguire la causa, il giudizio non aveva più ragione di esistere. Di conseguenza, ha dichiarato formalmente l’estinzione del processo, chiudendo così la controversia in modo definitivo.
La Questione delle Spese Legali nella Rinuncia al Ricorso
Un punto cruciale in questi casi riguarda sempre la gestione delle spese legali. La Corte ha applicato l’articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, se la rinuncia viene accettata dalla controparte, non si dà luogo a una decisione sulle spese. Nel caso di specie, la parte controricorrente non solo aveva accettato la rinuncia, ma aveva esplicitamente acconsentito alla compensazione delle spese. Pertanto, la Corte ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per condannare la parte rinunciante al pagamento delle spese legali, lasciando che ogni parte sostenesse i propri costi.
Il Raddoppio del Contributo Unificato: Perché Non si Applica
Infine, la Corte ha affrontato la questione del cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”, previsto dall’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002. Questa norma impone alla parte il cui ricorso è stato respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato. La Corte ha chiarito che l’estinzione del processo per rinuncia accettata non rientra in nessuna di queste ipotesi. L’estinzione è un esito diverso, non contemplato dalla disposizione, e quindi non sussistono i presupposti per applicare tale sanzione processuale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una stretta interpretazione delle norme procedurali. La rinuncia al ricorso, quando accettata, rappresenta una forma di accordo processuale tra le parti per terminare la lite. Il legislatore, in questo scenario, favorisce la definizione concordata del contenzioso, evitando di gravare le parti di ulteriori oneri. L’art. 391 c.p.c. è chiaro nel collegare l’accettazione della rinuncia alla mancata pronuncia sulle spese, salvo diverso accordo. Allo stesso modo, il raddoppio del contributo unificato ha una natura sanzionatoria, legata a un esito negativo del giudizio per la parte ricorrente, e non può essere esteso per analogia a casi, come l’estinzione, che non sono espressamente previsti dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre importanti spunti pratici. La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento efficace per chiudere una controversia, specialmente se si riesce a trovare un accordo con la controparte sulla compensazione delle spese. Questa decisione conferma che, in caso di accettazione, la parte rinunciante non solo evita una possibile condanna alle spese, ma è anche al riparo dal rischio del raddoppio del contributo unificato. Si tratta di una chiara indicazione della volontà del sistema giudiziario di incentivare soluzioni consensuali che alleggeriscano il carico dei tribunali e definiscano le liti in modo efficiente.
Cosa succede al processo se la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta?
Il processo si estingue. La Corte, preso atto della volontà concorde delle parti di non proseguire, dichiara la fine del procedimento senza entrare nel merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso accettata, chi paga le spese legali?
In linea di principio, non vi è una decisione sulle spese di lite. Come specificato nell’ordinanza in base all’art. 391, comma 4, c.p.c., se la controparte accetta la rinuncia, il giudice non condanna il rinunciante a pagare le spese legali, che quindi restano a carico di chi le ha sostenute (compensazione).
L’estinzione del processo per rinuncia comporta il raddoppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’estinzione del processo è un’ipotesi non contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, che prevede il raddoppio solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Pertanto, in caso di rinuncia accettata, non si applica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8589/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del l’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende essendo subentrata all’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende – controricorrente – avverso il decreto cron. n. 496/2022 del Tribunale di Roma, depositato il 22.2.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato in data 25.3.2025 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta
anche dal curatore personalmente, e notificata in pari data alla controricorrente;
rilevato che il difensore della controricorrente ha depositato, in data 10.4.2025, atto contenente il proprio «visto» sulla dichiarazione di rinuncia e «nulla osta» alla compensazione delle spese;
ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente notificata alla controricorrente;
ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.) e che, in ogni caso, non si ravvisano gli estremi per condannare la parte rinunciante alla rifusione delle spese (art. 391, comma 2, c.p.c.);
dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del