Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7288 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7288 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22217/2019 R.G. proposto da :
COGNOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
–
Ricorrenti- contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
Controricorrente
–
–
nonchè contro
NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
Controricorrenti nonchè contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME
COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME,
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO dell’ ‘AQUILA n.672/2019 depositata l’ 11.4.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2002 i germani COGNOME NOME e NOME, premettendo di essere comproprietari per ½ ciascuno di un terreno con sovrastante fabbricato sito nel Comune di Giulianova, INDIRIZZO convenivano innanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, COGNOME NOME in qualità di proprietario dell’immobile fronteggiante la loro proprietà.
Gli attori sostenevano che il convenuto stava realizzando, in forza della concessione edilizia n. 10641 del 15.11.2000 e delle successive varianti, un nuovo fabbricato, diverso per distacchi, altezza, dimensioni e volumetria rispetto a quello preesistente, in zona B2, in violazione dei limiti di distanza dalla loro parete finestrata e di altezza, e chiedevano pertanto la disapplicazione delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Giulianova e la riduzione in pristino sino alla distanza di 10.00 ml. del fabbricato del convenuto rispetto all’immobile degli attori, nonché la riduzione dell’altezza del fabbricato del convenuto sino alla stessa misura di quella del loro fabbricato, ed il risarcimento del danno, stimato prudenzialmente in € 50.000,00.
Costituitosi, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver ceduto in permuta ai coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché ai coniugi COGNOME NOME e COGNOME Giovanna, l’immobile oggetto di causa.
Gli aventi causa del convenuto, chiamati in causa dai COGNOME, si costituivano chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
Con sentenza n. 4/2011, il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, respingeva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di NOME, ed accoglieva le domande attoree, condannando il Franchi ed i chiamati in causa a demolire le porzioni immobiliari realizzate in ampliamento, che avevano violato la distanza di dieci metri dal fabbricato degli attori e l’altezza massima di m 10,50, previste dallo strumento urbanistico locale, nonché al risarcimento dei danni ed alle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello principale COGNOME NOME, appello incidentale COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Giovanna, nonché i COGNOME, mentre non si costituiva in secondo grado COGNOME.
Con sentenza n. 672/2019 del 10/11.4.2019, la Corte d’Appello dell’Aquila accoglieva parzialmente l’appello principale e gli appelli incidentali di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME respingeva l’appello incidentale dei COGNOME e, per l’effetto, rigettava le domande ripristinatorie e risarcitorie degli originari attori, rilevando che nel caso di specie ai sensi dell’art. 879, 2° comma cod. civ., data la presenza tra i fabbricati delle parti della INDIRIZZO aperta al pubblico transito, non si potevano applicare le norme relative alle distanze tra fabbricati, né l’art. 905,
primo e secondo comma, cod. civ., sulle distanze per le vedute dirette e per i balconi.
Avverso questa sentenza, i germani COGNOME hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a cinque motivi, ed hanno resistito con controricorsi COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e congiuntamente COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre é rimasto intimato Montebello Berardo.
In data 31.12.2024 i germani COGNOME hanno depositato la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali, che è stata accettata espressamente il 24.1.2025 da COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre gli altri controricorrenti, pur avendone ricevuta rituale comunicazione dalla cancelleria, nulla hanno manifestato in proposito.
La Procura generale ha concluso per l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..
Ritiene la Corte che, a seguito della rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali depositata il 31.12.2024 da COGNOME NOME e COGNOME NOME, accettata espressamente dai controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME il 24.1.2025, mentre gli altri controricorrenti, ai quali la rinuncia é stata ritualmente comunicata dalla cancelleria, non hanno palesato alcuna adesione, pur senza insistere per una decisione di merito, il procedimento debba essere dichiarato estinto con ordinanza ex art. 390 nuova formulazione c.p.c. e 391 c.p.c..
La condanna alle spese non va emessa nei confronti delle parti che hanno accettato la rinunzia.
I ricorrenti, devono invece farsi carico in solido delle spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore dei controricorrenti NOME e COGNOME NOMECOGNOME che non hanno aderito alla
rinuncia. Nulla va disposto per le spese quanto all’intimato Montebello Berardo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara estinto il procedimento n.22217/2019 RG.. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME in € 200,00 per spese ed € . 3.500,00, ciascuno, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.2.2025