Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 53 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 53 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15560/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura allegata al controricorso – controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Asti in R.G. n. 1496/2015 depositato il 4/5/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE per € 586.022 in chirografo, a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi e canoni di locazione, e per
€ 199.691,88 in prededuzione, per canoni di locazione maturati dopo il 29 novembre 2013.
Il Tribunale di Asti, a seguito dell’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, rilevava in primo luogo l’inammissibilità delle domande presentate per la prima volta in sede di opposizione, in ragione della natura impugnatoria del giudizio.
Riteneva che la condizione risolutiva apposta nella scrittura privata intervenuta fra le parti in data 28 novembre 2013, con cui la locatrice aveva accordato una riduzione del canone da € 15.000 a € 3.000 subordinando l’efficacia della riduzione all’omolog azione del concordato, fosse nulla per violazione dell’art. 72, comma 6, l. fall. e contrarietà al principio della par condicio creditorum .
Aggiungeva che risultava fondata l’eccezione revocatoria formulata dalla curatela ex art. 66 l. fall. rispetto alla medesima pattuizione, che trovava suffragio nell’evidente sproporzione tra le prestazioni (l’una pari a un quinto dell’altra), nell’intervenuto fallimento e nella dimostrazione della conoscenza dello stato di crisi e/o insolvenza della conduttrice da parte della locatrice.
Confermava il provvedimento del G.D. di esclusione del credito in quanto estinto per compensazione con il controcredito del fallimento pari a € 233.429,28, rispetto al quale RAGIONE_SOCIALE non aveva formulato alcuna eccezione.
Giudicava, infine, che il credito da prestazione di servizi fosse del tutto carente di prova, in quanto le fatture non erano sufficienti a provare l’effettiva erogazione delle prestazioni e le dichiarazioni rese dai testi escussi erano generiche, lacunose e non riferite specificamente alle prestazioni poste alla base delle fatture emesse.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato in data 4 maggio 2017, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. L’Avvocato NOME COGNOME quale difensore di RAGIONE_SOCIALE, ha depositato atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante della compagine ricorrente, su cui è stato apposto il visto del curatore del fallimento controricorrente.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto che la rinuncia consegue a un accordo transattivo a integrale definizione della controversia.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma in data 12 dicembre 2024.