Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5039 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5039  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1087 – 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  in  Cassola,  presso  lo  studio  delle  AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, dalle quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
NOME  COGNOME,  nella  qualità  di  ex  socio  unico  della  cessata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  lo studio  dell’ AVV_NOTAIO,  rappresentato  e  difeso dall’ AVV_NOTAIO,
giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
e contro
COGNOME  NOME,  quale  titolare  dell’impresa  individuale RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO  dal  quale  è  rappresentato  e  difeso, unitamente  all’ AVV_NOTAIO,  giusta  procura  in  calce  al controricorso con ricorso incidentale, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4466/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 17/10/2019, notificata in data 18/10/2019;
udita la relazione della causa  svolta nella camera  di  consiglio dell’8 /5/2024 dal consigliere COGNOME;
lette  le  memorie  della  ricorrente  principale  e  del  controricorrente COGNOME;
rilevato che:
con sentenza n. 4466/2019, la Corte d’appello di Venezia ha accolto, previa riunione, degli appelli proposti da NOME COGNOME COGNOME NOME  COGNOME quale  titolare  dell’ impresa  individuale,  negando  il diritto al risarcimento d ell’utilizzatrice dell’immobile;
avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo, illustrato  da  successiva  memoria  a  cui  NOME COGNOME ha resistito con controricorso, depositando memoria; NOME COGNOME ,  quale  titolare  dell’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto
controricorso e ricorso incidentale nei confronti della ricorrente RAGIONE_SOCIALE e del controricorrente NOME COGNOME, affidato a due motivi;
avverso il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto difese;
con atto del 24/4/2024, NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso incidentale;
-con atto  del  7/5/2024,  RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso principale;
non vi è stata accettazione delle rinunce da nessuna delle parti; considerato che:
c on l’unico motivo , la ricorrente principale ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. (ora art. 2495, terzo comma, cod. civ., per effetto della novella di cui al d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020), per avere la Corte di merito attribuito efficacia estintiva alla cancellazione della società rispetto al debito sociale, anziché contemplare un fenomeno successorio in tale debito, tanto più che il diritto di garanzia nei confronti della propria subappaltatrice, come azionato nel giudizio di primo grado dalla società poi estinta, si era trasferito al socio unico, quale credito condizionato ma perfetto nella sua esistenza giuridica, in forza del quale era stata proposta l’azione giudiziaria di chiamata in garanzia;
 con  i  due  motivi  di  ricorso  incidentale,  NOME  COGNOME  ha impugnato la statuizione di parziale compensazione delle spese a lui rispettivamente  dovute  dalla RAGIONE_SOCIALE e  da  NOME COGNOME;
-per l’intervenuta rinuncia sia al ricorso principale che al ricorso incidentale non si provvede all’esame dei motivi, dovendosi dichiarare l’estinzione del giudizio;
le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale sono compensate in considerazione della mancata estensione della domanda da pRAGIONE_SOCIALE della società ricorrente a NOME COGNOME e, in contrapposizione,  del  mancato  svolgimento  di  difese  della  stessa società in risposta al ricorso incidentale di quest’ultimo;
le spese di NOME COGNOME devono essere poste a carico della società ricorrente, in applicazione del principio di causalità, ex art. 391 cod.  proc.  civ.,  poiché  il  presente  giudizio  è  stato  determinato dall’iniziativa di quest’ultima; devono, invece, essere compensate nei confronti  di  NOME  COGNOME  per  il  mancato  svolgimento  di  difese avverso il ricorso incidentale;
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020);
P.Q.M.
La  Corte dichiara  l’estinzione  del  giudizio ;  condanna  RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; compensa le spese tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME e tra quest’ultimo e NOME COGNOME. Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  seconda