Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5039 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5039 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1087 – 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cassola, presso lo studio delle avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME dalle quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME nella qualità di ex socio unico della cessata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME
giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
e contro
COGNOME quale titolare dell’impresa individuale COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’ avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4466/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 17/10/2019, notificata in data 18/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 /5/2024 dal consigliere NOME COGNOME
lette le memorie della ricorrente principale e del controricorrente COGNOME;
rilevato che:
con sentenza n. 4466/2019, la Corte d’appello di Venezia ha accolto, previa riunione, degli appelli proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME quale titolare dell’ impresa individuale, negando il diritto al risarcimento d ell’utilizzatrice dell’immobile;
avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo, illustrato da successiva memoria a cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso, depositando memoria; NOME COGNOME quale titolare dell’ Impresa RAGIONE_SOCIALE ha proposto
contro
ricorso e ricorso incidentale nei confronti della ricorrente RAGIONE_SOCIALE e del controricorrente NOME COGNOME affidato a due motivi;
avverso il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE Lando RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto difese;
con atto del 24/4/2024, NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso incidentale;
-con atto del 7/5/2024, RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso principale;
non vi è stata accettazione delle rinunce da nessuna delle parti; considerato che:
c on l’unico motivo , la ricorrente principale ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. (ora art. 2495, terzo comma, cod. civ., per effetto della novella di cui al d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020), per avere la Corte di merito attribuito efficacia estintiva alla cancellazione della società rispetto al debito sociale, anziché contemplare un fenomeno successorio in tale debito, tanto più che il diritto di garanzia nei confronti della propria subappaltatrice, come azionato nel giudizio di primo grado dalla società poi estinta, si era trasferito al socio unico, quale credito condizionato ma perfetto nella sua esistenza giuridica, in forza del quale era stata proposta l’azione giudiziaria di chiamata in garanzia;
con i due motivi di ricorso incidentale, NOME COGNOME ha impugnato la statuizione di parziale compensazione delle spese a lui rispettivamente dovute dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME;
-per l’intervenuta rinuncia sia al ricorso principale che al ricorso incidentale non si provvede all’esame dei motivi, dovendosi dichiarare l’estinzione del giudizio;
le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale sono compensate in considerazione della mancata estensione della domanda da parte della società ricorrente a NOME COGNOME e, in contrapposizione, del mancato svolgimento di difese della stessa società in risposta al ricorso incidentale di quest’ultimo;
le spese di NOME COGNOME devono essere poste a carico della società ricorrente, in applicazione del principio di causalità, ex art. 391 cod. proc. civ., poiché il presente giudizio è stato determinato dall’iniziativa di quest’ultima; devono, invece, essere compensate nei confronti di NOME COGNOME per il mancato svolgimento di difese avverso il ricorso incidentale;
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio ; condanna RAGIONE_SOCIALE di Lando RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; compensa le spese tra RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE e COGNOME Giovanni e tra quest’ultimo e NOME COGNOME. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda