Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8991 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 16859-2018 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del titolare NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 894/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 2008 NOME COGNOME citava in giudizio avanti il Tribunale di Casale Monferrato NOME AVV_NOTAIO, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, chiedendo – previo accertamento di vizi e difetti delle opere eseguite e del loro mancato completamento – il risarcimento dei danni (o in subordine la riduzione del prezzo) pari a euro 76.902,04.
Si costituiva in giudizio NOME COGNOME, sostenendo che in sede di ATP era intervenuto un accordo transattivo in data 05/06/2007 tra le parti; eccepiva comunque la decadenza dall’azione di garanzia e nel merito chiedeva il rigetto della domanda avversaria. Proponeva domanda riconvenzionale subordinata in relazione al saldo delle opere eseguite quantificato in euro 25.600,00. Chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa il direttore dei lavori, geometra NOME COGNOME, il quale, in seguito a rituale autorizzazione, si costituiva in giudizio chiedendo di accertare anche nei suoi confronti l’efficacia della transazione intervenuta tra l’a ttrice e il convenuto e nel merito chiedeva il rigetto delle domande
proposte nei suoi confronti, previe eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Con sentenza n. 102/2015, il Tribunale di Casale Monferrato, previo accertamento della sussistenza di vizi e difetti per un ammontare di euro 17.710,00 e operata la compensazione con il residuo credito dell’appaltatore, condannava NOME COGNOME al pagamento della somma di euro 7.890,00 oltre iva, rigettando le domande proposte nei confronti di NOME COGNOME e dichiarando la compensazione delle spese di lite.
Avverso tale decisione interponeva appello NOME COGNOME. NOME COGNOME a sua volta proponeva appello incidentale. Si costituiva NOME COGNOME, aderendo alle impugnazioni incidentali proposte e riproponendo le eccezioni e difese già svolte in primo grado.
Con sentenza n. 894/2017 la Corte di Appello di Torino rigettava l’appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande proposte da NOME COGNOME contro NOME COGNOME e contro COGNOME NOME e condannava la prima al pagamento in favore di COGNOME della somma di euro 10.500,00 oltre iva e interessi legali. Regolava inoltre le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nei confronti di tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME.
Hanno resistito, con autonomi controricorsi, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex art. 375 e 380 bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva preliminarmente che NOME COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. datato 11.01.2023, sottoscritto dalla medesima e dal difensore avvocato NOME COGNOME, essendo intercorsa transazione inter partes .
2.Entrambi i controricorrenti, con atti sottoscritti dagli stessi e dai difensori, hanno depositato atto di accettazione della rinuncia.
3.Ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
4.Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 cod. civ. proc., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 cod. civ. proc. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. U,. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).
5.Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. proc. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016). Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
6.Nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dai controricorrenti.
7.Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: ‘ in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ‘ (Cass., sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 -01; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della