Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10285 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31306/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente alle avvocate COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1104/2020 depositata il 21/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1104/2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 21 aprile 2020.
La RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1 c.p.c.
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la delibera Consob n. 20431 del 10 maggio 2018, emessa all’esito di procedimento ex art. 195 d.lgs. n. 58/1998, a seguito all’attività di vigilanza ispettiva condotta dalla predetta Autorità presso RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stata irrogata al COGNOME, quale componente del collegio sindacale della RAGIONE_SOCIALE, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00 per la violazione dell’art. 94, comma 1, TUF e la sanzione amministrativa accessoria della perdita dei requisiti di idoneità, per la durata di due mesi, sul rilievo che la predetta RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di adottare il prospetto informativo quanto all’offerta al pubblico di azioni della medesima in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell’arco dell’intero anno 2013 (altre sanzioni per la stessa violazione erano contestualmente irrogate ad altri esponenti aziendali di RAGIONE_SOCIALE).
In data 19 febbraio 2024 NOME COGNOME, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, affermando che le parti hanno ‘regolato tra loro’ l’aspetto delle spese. Alla rinuncia ha aderito, ‘ai fini della compensazione tra le parti delle spese di lite’, la controricorrente RAGIONE_SOCIALE con dichiarazione depositata il 22 febbraio 2024.
Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).
Risultando che la controricorrente abbia aderito alla rinuncia, non deve pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, che peraltro le parti hanno indicate come tra loro regolate nel senso della compensazione.
In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile