Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5697 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5697 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 1793-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
CATALANO NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 1040/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 1049/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che il Tribunale di Marsala, in accoglimento delle domande proposte da NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE esercente in Castelvetrano l’attività di
Oggetto
Retribuzione
rapporto privato
R.G.N. 1793/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/11/2025
CC
supermercato sotto le insegne RAGIONE_SOCIALE dal 9.8.2012 al 27.11.2015, ha condannato la datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 24.296,80, oltre accessori, a titolo di compenso per lavoro straordinario svolto fino al mese di dicembre 2014 e previa detrazione di una percentuale forfettariamente determinata del 20% correlata ai permessi fruiti dal lavoratore nel corso del rapporto.
che la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarata la contumacia della RAGIONE_SOCIALE, ha rideterminato l’importo dovuto da quest’ultima in euro 41.299,44, all’esito di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
che avverso la decisione di secondo grado, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
che il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dalla ricorrente dichiarazione di rinuncia;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva;
che non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25.11.2025
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME