Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22878 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22878 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23067-2018 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ultimo difensore
-controricorrente –
R.G.N. 23067/2018
COGNOME.
Rep.
C.C. 24/04/2024
giurisdizione Contributo di solidarietà imposto dalle Casse privatizzate. Legittimità.
per la cassazione della sentenza n. 130 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 3 maggio 2018 (R.G.N. 944/2016).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-La RAGIONE_SOCIALE a favore dei ragionieri e periti commerciali ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo , contro la sentenza n. 130 del 2018 della Corte d’appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia e la condanna della RAGIONE_SOCIALE a restituire al ragioniere NOME COGNOME le somme arbitrariamente trattenute, a titolo di contributo di solidarietà, sulla pensione di vecchiaia.
-Resiste con controricorso il ragioniere NOME COGNOME.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 2 del dec reto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
-È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell ‘art. 390 cod. proc. civ.
-Ne consegue l’estinzione del processo di cassazione, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
-Come questa Corte ha statuito in controversie non dissimili da quella odierna (Cass., sez. lav., 20 giugno 2024, n. 17101, e 19 giugno 2024, n. 16922), le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, tenendo conto dei rilievi esposti nell’atto di rinuncia.
Nelle more del giudizio, si è consolidato l’orientamento di questa Corte, che ha dato esaustiva risposta anche alle argomentazioni incentrate sulla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dal giudice delle leggi e addotta dalla RAGIONE_SOCIALE a fondamento dell’impugnazione.
-La pronuncia di estinzione del processo esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (Cass., sez. VI-III, 30 settembre 2015, n. 19560; di recente, Cass., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8860).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione