Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28305 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4244/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 531/2020 depositata il 01/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal
Consigliere COGNOME NOME;
Considerato che
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso (con quattro motivi) avverso la sentenza n. 531/2020 con la quale la Corte d’appello di Trieste – pronunciando in sede di rinvio (a seguito di sentenza n. 16305/2018 di questa Corte) sull’appello proposto (avverso l’ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Pordenone) dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, in persona dei soci, ovvero nei confronti dei soci della società cessata – aveva accertato e dichiarato che la società RAGIONE_SOCIALE:
era creditrice nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, in persona dei soci, e, stante la cessazione, nei confronti dei soci della stessa, della somma di euro 6.555,27 oltre accessori;
aveva diritto alla restituzione della somma versata a titolo di spese di giudizio;
aveva diritto alla rifusione delle spese relative ad entrambi i giudizi di merito e del giudizio di legittimità, come pure alla rifusione delle spese relative al giudizio di rinvio, che aveva posto a carico dei soci della RAGIONE_SOCIALE, in via tra loro solidale;
ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE; per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte;
in data 17.09.2024 il Difensore di parte ricorrente ha notificato atto di rinuncia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese lite;
i resistenti hanno accettato la rinuncia a spese compensate tramite atto di accettazione firmato e depositato dal loro avvocato;
va quindi dichiarata l’estinzione della procedura, a spese compensate, ravvisandosi nell’atto di rinuncia i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.;
non sussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (per tutte: Cass. ord. 19560/2015);
la Corte si è riservata il deposito nei successivi sessanta giorni;
p. q. m.
la Corte:
dichiara estinto il presente giudizio;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 2 ottobre 2024, nella camera di