Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26513 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26513 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4515/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 29/2024 depositata il 08/01/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Con sentenza n. 114 del 2023 il Tribunale di Bergamo, su domanda di RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato aperta la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il cui reclamo ex art. 51 CCII è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 29 del 2024.
-Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre la curatela e i restanti intimati non hanno svolto difese.
-In data 07.07.2025 è pervenuto ‘ Atto di Rinuncia al ricorso per Cassazione iscritto al n. NUM. REG. GEN. 4515/2024 ‘ ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese di lite, sottoscritto dal difensore di RAGIONE_SOCIALE liquidazione, munito di procura speciale.
-In data 25.08.2025 è pervenuto atto di ‘ ACCETTAZIONE RINUNCIA AL RICORSO ‘ a spese integralmente compensate, sottoscritto dal legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE con firma autenticata dal difensore munito di procura speciale.
CONSIDERATO CHE
-Gli atti di rinuncia al ricorso del ricorrente e di accettazione della rinuncia dell’unico controricorrente sono rituali ed attestano l’interesse delle parti costituite alla estinzione del processo, «con reciproca e integrale rinuncia ad ogni pretesa».
-Sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020).
-Non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dell’art. 13 citato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME