Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20254 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20254 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18614/2021 R.G. proposto da :
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE MACERATA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME
-resistente con mandato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ANCONA n. 5/2021 depositata il 11.1.2021, NRG 430/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.
la Corte d’Appello di Ancona, accogliendo l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, ha rigettato la domanda proposta dalle lavoratrici meglio indicate in epigrafe con cui esse, dapprima lettrici presso l’Università di Macerata e quindi collaboratrici esperte linguistiche, avevano chiesto il riconoscimento del diritto alla fissazione della retribuzione, dopo il 13.11.1997, in misura parametrata sul trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito;
la Corte territoriale riteneva che il diritto quale rivendicato non sussistesse e che l’Università avesse regolarmente attuato il disposto dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 quale autenticamente interpretato dall’art. 26, co. 3, della l. n. 240 del 2010, attraverso il riconoscimento di assegno ad personam conservativo, ma solo fino a riassorbimento, dei diritti maturati rispetto ai livelli retributivi precedentemente raggiunti in forza dei rapporti di lettorato e delle pronunce favorevoli ai lavoratori intervenute tra le parti;
2.
le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui l’Università ha opposto difese con controricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
le ricorrenti, con nota depositata il 23.2.2024, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;
la nota è stata comunicata alle altre parti, come da rito vigente; ciò comporta l’estinzione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, in mancanza di accettazione delle controparti, la necessità di decidere sulle spese, che vanno compensate, stante il comportamento processuale di dismissione dell’impugnazione, con sgravio del processo da ulteriori attività.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7.5.2025.