Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3543 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti al nr. 25748/2016 proposti da :dr. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO ; RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Pomezia ( RM) INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME; dr. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo
Studio dell’AVV_NOTAIO rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
– controricorrente – avverso i decreti di cui ai procedimenti nr 38/2013 sub 4, 5 e 6 del Tribunale di Verbania depositati rispettivamente in data 13/10/2016, 10/10/2016 e 31/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/1/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Verbania, con distinti decreti, ha rigettato le opposizioni ex art 99 l.fall. proposte da NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME che si erano visti respingere le domande di insinuazione al passivo, il primo e il terzo per crediti di € 29.406,00 oltre accessori di legge e € 51.543,43 per compensi spettanti quali componenti del collegio sindacale, la seconda per il credito di € 68.105,00 per l’attività di revisione dei bilanci e assistenza rese nell’ambito dell’operazione di conferimento di ramo di azienda RAGIONE_SOCIALE.
2 NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione con distinti ricorsi riuniti, il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 I ricorrenti hanno depositato, in data 7 e 15 novembre 2023, atti di rinuncia, personalmente sottoscritti. Per il solo atto di rinuncia di RAGIONE_SOCIALE vi è stata accettazione da parte della Curatela a spese compensate.
2.1 Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese con riferimento al rapporto processuale tra RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite.
2.2 Venendo invece ai rapporti processuali tra i rinuncianti NOME COGNOME e NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE, che non risulta aver aderito alla rinuncia, va rilevato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia ritualmente proposta, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l’estinzione del giudizio, a mente dell’art. 391 c.p.c.; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la possibilità di condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014)
2.3 La posizione di sostanziale omogeneità tra le posizioni della parte rinunciante che ha ottenuto l’adesione e quelle la cui rinuncia non è stata accettata induce peraltro questa Corte, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art 391 2° comma, ad assecondare la richiesta espressamente formulata nell’atto di rinuncia di NOME COGNOME e NOME COGNOME di integrale compensazione delle spese.
3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso.
Dispone compensarsi le spese del presente giudizio nel rapporto processuale tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2024