Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2405 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3504/2020 R.G. proposto da: COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocata COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE n. 1321/2019, depositata il 13/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Comune RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 1321/2019 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 13 giugno 2019.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1 c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria.
Confermando la sentenza n. 616/2018, resa dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha accolto l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la violazione dell’art. 5 , comma 7, dell’ordinanza comunale n. 310 del 2006 e dell’art. 7 -bis del d.lgs. n. 267 del 2000, perché, in data 4 agosto 2012, un natante ad uso trasporto di persone di proprietà della società opponente era transitato nelle acque del centro storico di Murano nonostante il divieto vigente per le unità adibite al noleggio granturismo dotate di autorizzazioni rilasciate da comuni diversi da quello di RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo del ricorso del Comune di RAGIONE_SOCIALE (pagina 3 e seguenti) deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, allegato E, della legge n. 2248 del 1865, 11 della legge n. 21 del 1992 e 12 della legge Regione Veneto n. 63 del 1993, in ordine all’asserita irragionevolezza della disparità di trattamento, derivante dall’applicazione dell’ordinanza posta a base della contestazione opposta, tra operatori autorizzati dal Comune di RAGIONE_SOCIALE ed operatori autorizzati da altri comuni.
Il secondo motivo di ricorso (pagina 10 e seguenti) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’ordinanza dirigenziale n. 310 del 2006 e degli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione.
Il terzo motivo di ricorso (pagina 17 e seguenti) lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 287 del 1990.
Il quarto motivo di ricorso (pagina 20 e seguenti) deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del T.U.E ., della legge n. 130 del 2008 e dell’art. 112 c.p.c.
Il quinto motivo di ricorso (pagina 25 e seguenti) assume, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 117 Cost., 49, 56 e 96 T.F.U.E., della legge n. 278 del 1990 e della legge n. 21 del 1992, nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
I cinque motivi di ricorso investono la questione decisa nella sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 17541 del 2023, e, di seguito, nelle ordinanze rese da questa stessa Sezione n. 29725, n. 30732, n. 32066 e n. 32124 del 2023.
6. In data 5 gennaio 2024 i difensori del ricorrente Comune di RAGIONE_SOCIALE hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).
Non risulta che la controricorrente abbia aderito alla rinuncia, sicché deve pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Il ricorrente Comune di RAGIONE_SOCIALE nell’atto di rinuncia ha richiesto che venga disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, come già avvenuto in pronunce di questa Corte successive alla richiamata sentenze delle Sezioni Unite, in ragione del preesistente contrasto interpretativo.
In effetti, la rilevanza delle questioni di diritto dirimenti, che ha portato da ultimo alla pronuncia delle Sezioni Unite civili, giustifica la
compensazione per intero tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa per intero tra le parti le spese ivi sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione