Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32470 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32470 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 26/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 225/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/07/2018 R.G.N. 58/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Torino di rigetto dell’appello principale della società e di accoglimento parziale dell’appello incidentale pr oposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con rideterminazione in Euro 62.544,75 dell’importo di un opposto avviso di addebito emesso a seguito di accertamento ispettivo inerente all’omesso obbligo contributivo per numerosi lavoratori dello spettacolo impegnati in prestazioni collaborative con la società, connotate da una contestata non occasionalità del rapporto di lavoro.
Nei motivi di ricorso la società lamenta la violazione di legge e la carenza probatoria della sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento a contribuzione, stante l’insoddisfatto onere a carico di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sull’indicazione dei fatti costitutivi della pretesa.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE s i costituisce con controricorso.
In data 12/9/2024 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per avere proceduto alla definizione agevolata dei carichi oggetto di giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.L. n.119/2018, conv. in L. n.136/2018, con dichiarazione dell’8/7/2024 notificata in pari data ai difensori dell’istituto controricorrente, docume ntando l’avvenuto pagamento rateale fino al 30/11/23, e conclude per la pronuncia di estinzione con spese compensate.
CONSIDERATO CHE
La rinuncia, quale dichiarazione unilaterale recettizia produttiva di effetti processuali, determina il venire meno dell’inter esse a proseguire nel gravame. La ricorrente, nel caso di specie, con atto ritualmente sottoscritto dal rappresentante legale della società, e digitalmente dai suoi difensori, ha univocamente espresso la propria volontà abdicativa alle doglianze inizialmente esposte avverso la sentenza impugnata e si è in tal modo palesata una condizione di inammissibilità del ricorso (cfr. ord. 23327/24, 13923/19), al quale la stessa rinunciante aveva dato avvio, dovendosi escludere ogni valutazione su di esso.
Alla rinuncia al ricorso, che presenta i requisiti formali, contenutistici e temporali di cui agli artt. 390-391 c.p.c., fa seguito l’effetto estintivo del giudizio di legittimità, essendosi peraltro realizzato l’effetto satisfattivo della residua pretesa dell’ente previdenziale, che nulla ha opposto alla formalizzata richiesta. Deve essere pertanto emessa conforme declaratoria.
In ordine alla statuizione sulle spese di lite, si dà atto che la controparte non ha esplicitamente aderito alla rinuncia, e che tuttavia non ricorrono condizioni giustificative di una condanna alle spese a carico della parte che ha dato causa del ricorso di legittimità; viene in rilievo, invero, il comportamento collaborativo della ricorrente, adempiente all’onere contributiv o giudizialmente accertato e definito in modalità alternativa.
Infine, si osservi che l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (così da ultimo, Cass. n. 34025 del 2023).
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità.
Compensa le spese della presente fase.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 26