Rinuncia al ricorso: quando il processo si estingue
La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che consente a una parte di abbandonare l’impugnazione presentata. Questa scelta ha conseguenze dirette sull’esito del procedimento e sulla gestione delle spese legali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce gli effetti pratici di tale atto, confermando l’estinzione del giudizio e la possibile compensazione delle spese. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere meglio questi meccanismi.
I fatti di causa
Un lavoratore aveva avviato una causa contro un ente previdenziale. La Corte d’Appello, pur decidendo nel merito, aveva compensato le spese di lite del primo grado. Insoddisfatto di questa specifica parte della sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, contestando la decisione sulle spese.
L’ente previdenziale si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, di fatto interrompendo la propria azione legale.
La decisione della Corte di Cassazione sulla Rinuncia al ricorso
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare le norme procedurali previste per questi casi. La causa, chiamata all’adunanza camerale, è stata quindi decisa con un’ordinanza che ha dichiarato l’estinzione del processo. Questa decisione è una conseguenza automatica della rinuncia, come stabilito dall’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. La Corte ha inoltre stabilito la compensazione delle spese legali del giudizio di legittimità, sollevando il ricorrente da ulteriori oneri.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e fondata su precise disposizioni di legge. In primo luogo, la rinuncia al ricorso, essendo un atto unilaterale di disposizione del diritto processuale, determina inevitabilmente l’estinzione del giudizio. Il processo, infatti, non può proseguire senza l’impulso della parte che lo ha iniziato. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
In secondo luogo, per quanto riguarda le spese legali, l’articolo 391, comma 4, del Codice di Procedura Civile, prevede che, in caso di estinzione, le spese vengano compensate tra le parti, salvo diverso accordo. In assenza di patti contrari, la Corte ha applicato questa regola, decidendo che ciascuna parte dovesse farsi carico dei propri costi legali. Infine, la Corte ha specificato che, dato l’esito del giudizio (estinzione per rinuncia), non sussistevano i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, solitamente dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti pratici. Primo, la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per porre fine a un contenzioso, ma comporta la chiusura definitiva del procedimento senza una decisione nel merito. Secondo, la rinuncia può avere un impatto favorevole sulle spese. In questo caso, ha portato alla loro compensazione e ha evitato al ricorrente il pagamento del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’, un onere economico significativo previsto per chi perde l’impugnazione. Questa decisione ribadisce l’importanza di una valutazione strategica del contenzioso, poiché la rinuncia, se effettuata al momento opportuno, può rappresentare una via d’uscita vantaggiosa per limitare i costi legali.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
In base alla decisione esaminata, la presentazione della rinuncia porta all’estinzione del giudizio, come previsto dall’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. Il processo si chiude senza una sentenza sul merito della questione.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Salvo accordi diversi tra le parti, la legge (art. 391, comma 4, c.p.c.) prevede che le spese del giudizio di legittimità siano compensate. Ciò significa che ogni parte sostiene i propri costi legali, come stabilito dalla Corte in questo caso.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che, in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, che è invece dovuto in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31598 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31598 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30708-2019 proposto da:
ANNUNZIATA COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1988/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 147/2017;
R.G.N. 30708/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 27/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza depositata il 16.4 .2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado appellata da NOME COGNOME nella parte in cui erano state compensate le spese di lite;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, nelle more della decisione, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 2 7.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.;
che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2024