Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31598 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31598 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30708-2019 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1988/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 147/2017;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza depositata il 16.4 .2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado appellata da NOME COGNOME nella parte in cui erano state compensate le spese di lite;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, nelle more della decisione, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 2 7.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.;
che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2024