Rinuncia al ricorso: gli effetti dell’estinzione in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento procedurale fondamentale per definire anticipatamente una controversia davanti alla Suprema Corte. Con l’ordinanza n. 28544/2023, i giudici di legittimità hanno ribadito le conseguenze dirette di tale atto sulla prosecuzione del giudizio e sugli oneri economici delle parti coinvolte, offrendo un quadro chiaro sulla gestione dei costi processuali.
L’analisi dei fatti
Il caso in esame riguarda un giudizio di legittimità in cui la parte ricorrente ha deciso di non proseguire l’azione legale. Tale volontà è stata formalizzata attraverso una rinuncia al ricorso, notificata alla controparte secondo le prescrizioni del Codice di Procedura Civile. La parte controricorrente, preso atto della volontà di abbandonare la causa, ha accettato formalmente la rinuncia, eliminando ogni residuo interesse alla prosecuzione del contenzioso.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della regolarità formale dell’atto di rinuncia e della relativa accettazione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Un punto di particolare rilievo riguarda la gestione delle spese legali: in presenza di un’accettazione della rinuncia, i giudici hanno stabilito che non vi sia luogo a provvedere sulla liquidazione delle spese, lasciandole di fatto a carico di chi le ha anticipate. Infine, è stato chiarito che l’estinzione impedisce l’applicazione della sanzione pecuniaria del raddoppio del contributo unificato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla stretta applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata e accettata, priva il giudice del potere-dovere di decidere sulla fondatezza dei motivi di impugnazione. L’accettazione della controparte è l’elemento chiave che giustifica la compensazione di fatto delle spese, poiché manifesta una volontà comune di porre fine alla lite senza ulteriori pretese economiche. Sotto il profilo fiscale, la Corte ha precisato che il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, previsto dal d.P.R. 115/2002, si applica solo in caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso, e non quando il processo si chiude per una scelta volontaria delle parti come l’estinzione.
Le conclusioni
In conclusione, la rinuncia al ricorso si conferma una via d’uscita efficace per evitare l’aggravamento dei costi legali e fiscali in Cassazione. La decisione sottolinea l’importanza di una corretta notifica e di un accordo tra le parti per blindare l’esito processuale. Per i soggetti coinvolti in liti di legittimità, questa procedura offre la certezza di non incorrere in ulteriori esborsi a titolo di contributo unificato, permettendo una chiusura definitiva e ordinata del contenzioso.
Cosa accade se si rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il processo si estingue immediatamente senza una sentenza di merito, a condizione che la rinuncia sia formulata secondo le norme procedurali vigenti.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia accettata?
Se la rinuncia viene accettata dalla controparte, la legge prevede che non si faccia luogo alla liquidazione delle spese, restando ognuno a carico delle proprie.
Bisogna pagare il doppio contributo unificato se il processo si estingue?
No, la declaratoria di estinzione per rinuncia esime la parte dall’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28544 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28544 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;
3 . la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 settembre 2023.