Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6935 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6935 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25808/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5944/2024 depositata il 23/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena (già RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 5944 del 23 settembre 2024 della Corte d’Appello di Roma -sezione specializzata in materia di impresa -di rigetto del gravame interposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, con integrale conferma della decisione del giudice di prime cure.
NOME depositava ricorso incidentale condizionato, mentre la RAGIONE_SOCIALE MPS proponeva controricorso.
Il Tribunale di Firenze adito, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, assegnando termine per la riassunzione. Con atto di citazione ritualmente notificato, RAGIONE_SOCIALE riassumeva il giudizio
davanti al Tribunale di Roma, reiterando le domande già proposte -in parte rinunciate -e chiedendo, tra l’altro, l’accertamento della nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e con la disciplina delle clausole vessatorie, nonché la sua inefficacia o annullabilità per vizi del consenso, deducendo anche responsabilità della banca per violazione dei principi di correttezza e buona fede. Si costituiva RAGIONE_SOCIALE per resistere e successivamente interveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE quale avente causa succeduta nel credito.
Il Tribunale, rigettata l’istanza di parte attrice di concessione di termini istruttori, respingeva le domande e condannava RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite.
L’appello proposto dalla società veniva rigettato dalla Corte distrettuale di Roma, che confermava integralmente la decisione di primo grado e condannava l’appellante alle spese del grado, liquidate in € 11.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
E’ stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata il 26 marzo 2025, questa Corte rilevava l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza unitamente all’attestazione della relazione di notifica, essendo la decisione pubblicata il 23 settembre 2024 e il ricorso notificato il 25 novembre 2024.
La ricorrente si è opposta chiedendo la decisione della causa con istanza del 5 maggio 2025, sostenendo che la sentenza sebbene formalmente emessa a verbale il 23 settembre 2024 ex art. 281 sexies c.p.c. – fosse divenuta conoscibile soltanto il 24 settembre 2024, data di attribuzione del numero di repertorio e di effettiva visibilità nel sistema informatico della Corte d’appello.
Ne deduceva quindi la tempestività del ricorso, da calcolarsi con scadenza al 25 novembre 2024, pur senza produrre la relata di notifica della stessa.
In data 29 settembre 2025 la ricorrente società RAGIONE_SOCIALE ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, debitamente sottoscritta per accettazione, con separati atti, dai legali della controparte RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena spa e di RAGIONE_SOCIALE, controricorrente con ricorso incidentale proposto in via condizionata.
Considerato che:
Attesa la depositata rinunzia al ricorso con compensazione delle spese del giudizio di cassazione, e la relativa accettazione, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
La ricorrente va ex art. 96, 4° co., c.p.c. condannata al pagamento d somma, liquidata come in dispositivo, in favore di Cassa delle ammende ( v. Cass., 4/10/2023, n. 27947; Cass., 28/2/2024, n. 5243 ).
Trattandosi di estinzione del giudizio non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore di Cassa delle ammende ex art. 96, 4° comma, c.p.c.
Così deciso in Roma, il 30/9/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME