Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31292 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 841/2020 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NAPOLI EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 6310/2019 depositata il 17/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME di risoluzione del contratto di compravendita dell’appartamento sito in Roma INDIRIZZO per il prezzo di euro 700.000 a causa dell’ inadempimento del COGNOME con condanna alla restituzione del prezzo ricevuto.
La Corte d’appello confermava quanto statuito dal giudice di primo grado circa l’inadempimento della parte venditrice per la natura abusiva della tamponatura e copertura a veranda di un balcone con conseguente aumento di volume dell’immobile e della conseguente applicazione dell’articolo 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sul bene compravenduto qualora non siano stati dichiarati nel contratto e, comunque, non siano stati conosciuti dal compratore al momento dell’acquisto.
NOME COGNOME proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Roma.
NOME COGNOME resisteva con controricorso;
La trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 13 novembre 2024.
Le parti hanno congiuntamente sottoscritto atto di rinuncia al ricorso evidenziando di non avere più interesse alla prosecuzione
Ric. 2020 n.841 sez. S2 – ud. 13/11/2024
del giudizio avendo risolto bonariamente la questione con richiesta di compensazione delle spese di lite.
L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell’art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione senza condanna alle spese.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione