Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28357 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28357 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
Oggetto
Revocatoria
ordinaria
–
Presupposti ─ Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10264/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria con rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 342/2021, depositata il 16 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, nel 2015, davanti al Tribunale di Verona, NOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, chiedendo accertarsi il carattere assolutamente simulato dei contratti con i quali, in date 27 e 28 febbraio 2014, i primi due avevano venduto alla terza, sorella della moglie del secondo, rispettivamente:
i ) la proprietà di un immobile in SantINDIRIZZO (INDIRIZZO) per il dichiarato prezzo di € 700.000 (“prima compravendita”) ;
ii ) la proprietà di un immobile sito in Fumane (INDIRIZZO) per il dichiarato prezzo di € 1.000.000,00 (“seconda compravendita”) ;
in subordine chiese che i suddetti atti fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.;
ciò a tutela del credito vantato nei confronti dei COGNOME in virtù della fideiussione da essi prestata in data 14 giugno 2010 sino all’importo di € 3.000.000 per le obbligRAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, di cui entrambi erano soci ed amministratori, essendo la banca receduta dai rapporti di c/c con quest’ultima intrattenut i, i quali registravano saldi passivi a carico della società rispettivamente di € 1.935.894,03 ed € 2.350.979,52 ;
con sentenza n. 378 del 20 febbraio 2019 il Tribunale rigettò tutte le domande.
tale decisione fu appellata dalla banca salvo che nella parte in cui aveva rigettato la domanda di simulazione della prima compravendita;
in accoglimento di tale gravame e in conseguente parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello di Venezia , con sentenza n. 342/2021, depositata il 16 febbraio 2021:
-ha dichiarato la simulazione assoluta della «seconda compravendita» (atto del 28 febbraio 2014 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, relativo all’immobile sito in Fumane);
-ha dichiarato inefficace nei confronti della banca la «prima compravendita» (atto del 27 febbraio 2014 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, relativo all’immobile sito in Sant’Ambrogio di Valpolicella);
-ha condannato gli appellati alla rifusione, in favore della banca appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi;
NOME e NOME COGNOME hanno depositato controricorso con il quale hanno a loro volta proposto ricorso incidentale sulla base di cinque motivi;
ad entrambi ha resistito, depositando controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria con rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 cod. proc. civ.;
la controricorrente ha depositato memoria;
considerato che
sono pervenute, a mezzo deposito telematico, in data 12 settembre 2023, dichiarRAGIONE_SOCIALE di rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale, sottoscritte con firma autografa dalle parti e dal difensore
della ricorrente principale e con firma digitale dai procuratori dei ricorrenti incidentali;
è altresì pervenuta, il giorno successivo, con le stesse modalità, dichiarazione di accettazione di entrambe le rinunce sottoscritta, con firm a digitale, dal procuratore della controricorrente, all’uopo autorizzato con procura speciale;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
stante l’espressa adesione ad entrambe le rinunce non v’è luogo a provvedere sulle spese;
deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza