Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27639 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27639 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 5052 del 2020 proposto da:
COGNOME DEMETRIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE COSENZA
-intimata-
R.G. 5052/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 3/7/2023
C.C. 14/4/2022
ESTINZIONE PER RINUNCIA.
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di CATANZARO n. 2214/2019 depositata il 19/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e dell’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 19 novembre 2019;
che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con un unico controricorso;
che l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che, con atto del 12 maggio 2023 sottoscritto dai rispettivi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo, con dichiarazione di entrambi i difensori di sopravvenuta cessazione della materia del contendere e richiesta di compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione;
che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis , al regime di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impu gnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa integralmente le spese del relativo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza