Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3214 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3214 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
OGGETTO:
co ntratto d’opera intellettuale
R.G. 28960/2020
C.C. 5-2-2026
sul ricorso n. 28960/2020 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME e difes i dall’AVV_NOTAIO ricorrenti
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO controricorrente
avverso la sentenza n. 384 /2020 della Corte d’appello di Milano depositata il 6-2-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-22026 dalla presidente NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.La sentenza n. 384/2020 pubblicata il 6-2-2020 della Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da NOME, NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza n. 9613/2018 del Tribunale di Milano, che li aveva condannati a pagare Euro 24.000,00 oltre accessori a favore dell’avvocato COGNOME
NOME COGNOME, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta a loro favore.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
In data 29-10-2025 il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificata al controricorrente e il difensore del controricorrente nella stessa data ha depositato dichiarazione di accettazione alla rinuncia al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 5-2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ.
Poiché il controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 5-2-2026
La Presidente NOME COGNOME