Rinuncia al Ricorso: Quando il Processo si Estingue e le Sorti del Contributo Unificato
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto processuale fondamentale con cui una parte decide volontariamente di abbandonare l’impugnazione presentata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette di tale scelta, in particolare per quanto riguarda l’estinzione del giudizio e l’obbligo di versare il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. Analizziamo il caso per comprendere le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia di lavoro. Una dipendente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello una condanna nei confronti della società sua datrice di lavoro per il pagamento di differenze retributive, sebbene per un importo inferiore a quello riconosciuto in primo grado. Insoddisfatta della decisione, la lavoratrice aveva proposto ricorso per Cassazione.
La società datrice di lavoro, invece, non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità, rimanendo ‘intimata’.
Il colpo di scena è avvenuto prima della decisione finale: la stessa lavoratrice ricorrente ha depositato un atto formale con cui dichiarava di voler rinunciare al ricorso che lei stessa aveva presentato.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte a un atto di rinuncia al ricorso, la legge processuale non lascia spazio a interpretazioni. La Corte di Cassazione, preso atto della volontà espressa dalla ricorrente, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si è concluso senza una decisione nel merito dei motivi di ricorso. La sentenza della Corte d’Appello, a questo punto, diventa definitiva. 
La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese, stabilendo che nulla fosse dovuto per le stesse, anche in considerazione del fatto che la controparte non si era difesa attivamente nel procedimento.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è tanto sintetica quanto chiara. L’estinzione del giudizio è una conseguenza automatica e doverosa della rinuncia formalizzata dalla parte ricorrente. Il punto di maggiore interesse, tuttavia, risiede nella decisione relativa al contributo unificato.
L’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 prevede che, quando un’impugnazione viene respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per il ricorso. Si tratta di una sorta di ‘sanzione’ per aver intrapreso un’impugnazione infondata.
Nel caso in esame, la Corte ha specificato che non sussistono i presupposti per l’applicazione di questa norma. Poiché il giudizio si è estinto per rinuncia e non per una decisione sfavorevole nel merito (come il rigetto o l’inammissibilità), l’obbligo del pagamento del doppio contributo non scatta.
Conclusioni
La decisione offre un’importante lezione strategica. La rinuncia al ricorso, sebbene comporti l’abbandono delle proprie pretese in sede di impugnazione, può essere uno strumento efficace per evitare conseguenze economiche negative. In situazioni in cui le probabilità di successo dell’appello appaiono ridotte, o quando le parti raggiungono un accordo stragiudiziale, la rinuncia consente di chiudere il contenzioso evitando la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato. Questa ordinanza conferma quindi che l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile a una soccombenza e, pertanto, non attiva i meccanismi sanzionatori previsti dalla legge in caso di impugnazioni respinte.
 
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio. Ciò significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito dei motivi del ricorso e la sentenza impugnata diventa definitiva.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare le spese legali alla controparte?
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che nulla è dovuto per le spese, poiché la controparte non si era costituita e non aveva svolto attività difensiva. La decisione sulle spese può variare a seconda delle circostanze del caso.
Chi rinuncia al ricorso deve versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cosiddetto ‘doppio contributo’)?
No. La Corte ha chiarito che, se il giudizio si estingue a causa della rinuncia, non sussistono le condizioni per l’applicazione della norma che impone il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27726 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27726  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23501-2024 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso  la  sentenza  n.  356/2024  della  CORTE  D’APPELLO  di NAPOLI, depositata il 22/04/2024 R.G.N. 81/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell’appello ha condannato la società appellante RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME NOME  della  somma  di  €  4.295,75  a  titolo  di  differenze
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
retributive, anziché della somma di € 5408,50 riconosciuta in primo  grado,  oltre  accessori  dalla  maturazione  del  diritto  al saldo; ed ha compensato tra le parti le spese del doppio grado.
Avverso  la  sentenza  ha  proposto  ricorso  per  cassazione NOME con due motivi. L’ RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
D eve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 7 luglio 2025 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente NOME  ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà  atto  della  insussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 9.9.2025
La presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME