Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Conseguenze e Condanna alle Spese
La rinuncia al ricorso è un atto che pone fine a un contenzioso in Cassazione, ma le sue conseguenze economiche possono essere significative, specialmente se la controparte non fornisce una formale accettazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce come la mancata accettazione della rinuncia comporti, per la parte rinunciante, l’obbligo di farsi carico di tutte le spese legali del giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una struttura sanitaria, in stato di liquidazione, aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello davanti alla Corte di Cassazione contro un’azienda sanitaria locale. Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, motivando tale scelta con l’inserimento della controversia in una più ampia proposta di concordato preventivo pendente davanti al tribunale competente.
L’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato alla controparte, l’azienda sanitaria, la quale, tuttavia, non ha depositato alcun atto di accettazione. Questa omissione si è rivelata un dettaglio procedurale di fondamentale importanza per la decisione finale sulle spese.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione ha preso atto della volontà della società ricorrente di abbandonare il giudizio e ha agito di conseguenza, ma con una decisione divisa in due punti cardine.
L’Estinzione del Giudizio
In primo luogo, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio. La rinuncia è un atto unilaterale che produce i suoi effetti a prescindere dall’accettazione della controparte. Una volta presentata, la rinuncia determina irrevocabilmente la fine del processo, poiché viene meno l’interesse a proseguire da parte di chi lo ha promosso.
La Condanna alle Spese Legali
In secondo luogo, e qui risiede il punto cruciale della pronuncia, la Corte ha condannato la società rinunciante al pagamento integrale delle spese processuali sostenute dalla controparte. La liquidazione delle spese è stata cospicua: un totale di 18.200,00 euro, di cui 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della condanna alle spese risiede interamente nella “mancata accettazione della controparte”. Secondo le regole procedurali, quando una parte rinuncia a un ricorso, le spese legali seguono un percorso specifico. Se la controparte accetta la rinuncia, spesso si può raggiungere un accordo per la compensazione delle spese (ciascuno paga le proprie). Tuttavia, in assenza di tale accettazione, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle spese. Il principio applicato è quello della “soccombenza virtuale”: la parte che rinuncia è considerata quella che, abbandonando la causa, ha di fatto dato origine a costi processuali per la controparte senza portare a termine la propria azione legale. Di conseguenza, è tenuta a rimborsare tali costi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione pratica fondamentale: la rinuncia al ricorso è efficace per chiudere un procedimento, ma non è priva di conseguenze economiche. Chi intende rinunciare a un’impugnazione deve considerare attentamente la questione delle spese. È sempre consigliabile cercare un accordo preventivo con la controparte che includa l’accettazione della rinuncia e, idealmente, la compensazione delle spese legali. Procedere con una rinuncia unilaterale senza aver ottenuto il consenso della controparte espone al rischio concreto di essere condannati al pagamento di importi anche molto elevati, come dimostra inequivocabilmente il caso esaminato.
Per quale motivo il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché la società ricorrente ha presentato un atto formale di “rinuncia al ricorso”, manifestando la volontà di non proseguire con l’impugnazione.
Perché la parte che ha rinunciato al ricorso è stata condannata a pagare le spese legali?
È stata condannata al pagamento delle spese perché la controparte non ha depositato un atto di accettazione della rinuncia. In assenza di accettazione, la legge prevede che le spese siano poste a carico della parte rinunciante.
A quanto ammontano le spese che la società ricorrente deve pagare?
La Corte ha liquidato le spese in un importo complessivo di 18.200,00 euro, di cui 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, da versare in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9986 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9986 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12523/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in ROMA INDIRIZZO
pec:
-ricorrente-
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL N 1 DI AVEZZANO SULMONA L’AQUILA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in ROMA INDIRIZZO
-controricorrente
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 445/2020 depositata il 18/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Premesso che:
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ricorrente in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila n. 445 del 18/3/2020, ha fatto pervenire, in data 16/2/2024, un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal liquidatore e legale rappresentante della società e dal suo legale, avvocato NOME COGNOME con il quale rappresenta che il presente giudizio è compreso in una proposta di concordato preventivo pendente davanti al Tribunale de L’Aquila.
La rinuncia è stata comunicata in data 19/2/2024, dalla cancelleria di questa Sezione, alla parte controricorrente che non ha depositato atto di relativa accettazione.
Ciò premesso:
Va pertanto dichiarata l ‘estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della parte ricorrente, stante la mancata accettazione della controparte, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 18.200,00, di cui euro 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile