Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
nel ricorso. n. 18780/2022 R.G.
vertente tra
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dell’avv. prof. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente in via principale
e
Comune di Bronte , in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente e ricorrente in via incidentale
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 941/2022, pubblicata in data 09/05/2022, non notificata;
nonché
nel ricorso n. 28366/2022 R.G.
vertente tra
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avv. prof. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
Comune di Bronte , in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 941/2022, pubblicata in data 09/05/2022, non notificata, nelle parti modificate a seguito di correzione di errore materiale con ordinanza della stessa Corte d’appello del 17/10/2022, comunicata in da ta 25/10/2022;
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11/03/2025 dal Cons. NOME COGNOME
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 19952/2021 del 13/07/2021 questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 171/2016, resa dalla Corte di appello di Catania il 27/01/2016 che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato, ritenendo non provata la sussistenza del pregiudizio, la domanda con cui NOME aveva chiesto la condanna del Comune di Bronte alla corresponsione dell’indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo e di inedificabilità assoluta nel periodo compreso tra il 1979 e il 1989 sulla sua proprietà, poi espropriata nell’ottobre del 2004.
Riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., nel contraddittorio delle parti, la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 941/2022, ha condannato il Comune di Bronte al pagamento in favore di COGNOME NOME della somma di € 63.738,14, oltre interessi dal 22/3/2004 al soddisfo, a titolo di indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME affidato a un solo motivo di impugnazione.
Il ricorso è stato iscritto al n. 18780/2022 R.G. di questa Corte.
Il Comune si è difeso con controricorso e ha proposto anche ricorso incidentale sulla scorta di un solo motivo di impugnazione.
Con nota depositata il 06/12/2023, la ricorrente principale ha dedotto che le parti avevano raggiunto un accordo per la bonaria definizione di questa causa (ed anche di quella iscritta al R.G.N. 28366/2022, vertente tra le stesse parti), producendo comunicazioni a mezzo PEC, con le quali i difensori delle parti davano reciprocamente atto dei termini dell’accordo, impegnandosi alla successiva stipulazione.
Con atto depositato il 12/12/2023, la medesima parte ha depositato richiesta di rinvio dell’udienza al fine di consentire la formalizzazione dell’accordo.
Questa Corte ha accolto la richiesta di rinvio (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 4092 del 14/02/2024).
Fissata nuova udienza per la trattazione del procedimento, in data 17/01/2025 il difensore del Comune ha depositato un atto di rinuncia al ricorso e al controricorso nel procedimento n. 18780/2022 R.G. e al ricorso e al controricorso nel procedimento n. 28366/2022 R.G., sottoscritto dai difensori di entrambe le parti, con richiesta di compensazione delle spese di lite, deducendo la sottoscrizione di un accordo transattivo con scrittura privata del 25/06/2024.
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A seguito di ricorso ex art. 287 c.p.c. del Comune di Bronte, la Corte d’appello di Catania, instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 17/10/2022, comunicata il 25/10/2022, ha parzialmente accolto la richiesta di correzione della sentenza n. 941/2022 come sopra adottata.
In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che l’errore relativo alla circostanza che la COGNOME fosse solo comproprietaria al 50%, e non proprietaria esclusiva dell’area, non era evincibile dalla sentenza (in tutte le sue parti considerata), mentre dalle conclusioni che
risultavano rese dal Comune di Bronte emergeva l’avvenuto pagamento, già prima del giudizio di rinvio, di € 43.417,48 da parte di quest’ultimo, la cui mancata considerazione era emendabile ex art. 287 e ss. c.p.c.
Sulla scorta dei motivi appena illustrati, la Corte d’appello ha provveduto alla correzione della sentenza n. 941/2022, disponendo che venisse aggiunta, tanto in motivazione quanto nel dispositivo, dopo l’indicazione dell’indennizzo come complessivamente liquidato in sentenza in € 63.738,14 oltre interessi dal 22/3/2004 al soddisfo l’espressione ‘detratto l’importo già ricevuto di € 43.417,48’.
Avverso la sentenza, come risultante dalla correzione, ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME affidato a un solo motivo di impugnazione.
Il ricorso è stato iscritto al n. 28366/2022 R.G. di questa Corte.
Il Comune si è difeso con controricorso.
Con nota depositata il 06/12/2023, la ricorrente ha dedotto che le parti avevano raggiunto un accordo per la bonaria definizione di questa causa (ed anche di quella iscritta al R.G.N. 18780/2022, vertente tra le stesse parti), producendo comunicazioni a mezzo PEC, con le quali i rispettivi difensori hanno dato atto reciprocamente dei termini dell’accordo, impegnandosi alla successiva stipulazione.
Con istanza depositata il 12/12/2023, la ricorrente ha depositato una richiesta di rinvio dell’udienza al fine di consentire la formalizzazione dell’accordo.
Questa Corte ha accolto la richiesta di rinvio (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 4087 del 14/02/2024).
Fissata nuova udienza per la trattazione del procedimento, in data 17/01/2025 il difensore del Comune ha depositato un atto di rinuncia al ricorso e al controricorso nel procedimento n. 18780/2022 R.G. e al ricorso e al controricorso nel procedimento n. 28366/2022 R.G., sottoscritto dai difensori di entrambe le parti, con richiesta di
compensazione delle spese di lite, deducendo la sottoscrizione di un accordo transattivo con scrittura privata del 25/06/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso principale e incidentale nel procedimento n. 18780/2022 R.G.
Con il motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per errata quantificazione dell’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 179/1999 e della successiva giurisprudenza di legittimità.
Con il motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, essendo stato l’indennizzo calcolato sulla base del valore dell’intero fondo di cui la ricorrente era solo comproprietaria al 50%.
Il motivo di ricorso nel procedimento n. 28366/2022 R.G.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 287 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per errata applicazione della normativa concernente il procedimento di correzione di errore materiale, con riferimento ai requisiti voluti dalla legge – come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità circa l’identificazione dell’errore emendabile e la sua possibile correzione.
Statuizioni preliminari
Occorre preliminarmente procedere alla riunione del procedimento relativo al ricorso N.R.G. 28366/2022 al procedimento relativo al ricorso N.R.G. 18780/2022.
Si tratta, infatti, di riunione obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di diverse impugnazioni contro la stessa sentenza (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27550 del 30/10/2018).
La rinuncia al ricorso e al controricorso nel procedimento n. 28366/2022 R.G.
Come sopra anticipato, in data 17/01/2025 il difensore del Comune ha depositato un atto di rinuncia al ricorso e al controricorso nel procedimento n. 18780/2022 R.G. e al ricorso e al controricorso nel procedimento n. 28366/2022 R.G., sottoscritto dai difensori di entrambe le parti, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Dall’ esame delle procure alle liti si evince che COGNOME NOME ha conferito al suo difensore il potere di rinunciare agli atti, mentre analogo potere non risulta attribuito al difensore del Comune, che non ha neppure depositato una ulteriore procura speciale contenente il conferimento di tale potere.
Ciò non impedisce la declaratoria di estinzione, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto che non ha carattere ‘ accettizio”, poiché non richiede l’accettazione della controparte, per essere produttivo di effetti nel processo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020; Cass., Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
La rinuncia al ricorso e al controricorso nel procedimento n. 18780/2022 R.G.
L ‘atto di rinuncia al ricorso e al controricorso, depositato il 17/01/2025, come sopra evidenziato, interessa anche il procedimento n. 18780/2022 R.G.
Anche in questo caso, dall’esame dell e procure alle liti si evince che COGNOME NOME ha conferito al suo difensore il potere di rinunciare agli atti, mentre analogo potere non risulta attribuito al difensore del Comune, che non risulta avere depositato una ulteriore procura speciale perché il suo avvocato potesse effettuare la rinuncia.
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con riferimento al ricorso principale proposto da COGNOME NOMECOGNOME il cui difensore risulta munito del potere di effettuare la rinuncia.
Tale pronuncia non può essere adottata con riferimento al ricorso incidentale del Comune, non risultando il difensore munito di procura speciale.
Deve, tuttavia, essere rilevata l’inammissibilità dello stesso ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse, tenuto conto che le parti hanno congiuntamente dedotto di avere definito in via transattiva la vertenza (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28461 del 19/12/2013).
Statuizioni finali
In conclusione, riuniti i giudizi, con riferimento al procedimento n. 28366/2022, deve essere dichiarato estinto il giudizio, mentre, con riferimento al procedimento n. 18780/2020 R.G. deve essere dichiarato estinto il ricorso principale e inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso incidental e.
Le spese di lite devono essere interamente compensate in entrambi i procedimenti riuniti, tenuto conto delle richieste delle parti.
Vertendosi in ipotesi di estinzione e di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002 n. 115
P.Q.M.
la Corte
riuniti i giudizi, con riferimento al procedimento n. 28366/2022 R.G., dichiara l’estinzione del giudizio; con riferimento al procedimento n. 18780 /2022 R.G., dichiara l’estinzione del giudizio relativo al ricorso principale e l’inammi ssibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale;
compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i procedimenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile