Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando il Processo si Estingue
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale decisivo che può porre fine a una controversia legale prima che si arrivi a una sentenza definitiva. Questa scelta strategica, se accettata dalla controparte, porta all’estinzione del giudizio, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo un caso emblematico che illustra perfettamente il funzionamento e le conseguenze di tale istituto.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Crediti al Ricorso
La vicenda ha origine dalla richiesta di un ex Direttore Generale e Amministratore Delegato di essere ammesso al passivo del fallimento della società per cui lavorava. Il professionista rivendicava crediti significativi, pari a oltre 180.000 euro per retribuzioni non pagate e circa 680.000 euro a titolo di indennità di fine rapporto e altre competenze.
Il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda, motivando la decisione sulla base di una presunta condotta dannosa dell’amministratore, che avrebbe aggravato lo stato di dissesto della società. Inoltre, i giudici avevano rilevato la nullità del contratto di mandato per l’indeterminatezza e la genericità dell’oggetto delle prestazioni da svolgere. Ritenendo ingiusta tale decisione, l’ex amministratore aveva proposto ricorso per cassazione.
La Svolta Processuale e la Rinuncia al Ricorso
In prossimità dell’udienza fissata davanti alla Corte Suprema, si è verificato un colpo di scena. La parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire nel giudizio di legittimità. Contestualmente, la società fallita, in qualità di controricorrente, ha depositato un atto di accettazione della rinuncia, dichiarando di concordare con la compensazione integrale delle spese legali. Questo accordo ha cambiato radicalmente le sorti del processo, spostando l’attenzione dal merito della controversia alla procedura di estinzione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, ha dichiarato estinto il giudizio. Le motivazioni della Corte si fondano su principi chiari del diritto processuale civile. In primo luogo, i giudici hanno verificato che sussistessero i requisiti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile. La rinuncia era stata formulata dal procuratore legale, munito dei necessari poteri per compiere atti di disposizione del diritto in contesa, come quello di “rinunciare agli atti”.
Un aspetto interessante riguarda il fatto che, in precedenza, l’avvocato del ricorrente avesse depositato un atto di rinuncia al proprio mandato. La Corte ha tuttavia chiarito che, in base al principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (art. 85 c.p.c.), tale rinuncia non ha effetto immediato nel giudizio di Cassazione. Il mandato resta valido fino alla nomina di un nuovo difensore, garantendo così la continuità della difesa tecnica. Di conseguenza, la rinuncia al ricorso presentata dall’avvocato era da considerarsi pienamente valida.
In applicazione dell’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile, la Corte ha stabilito che, essendoci stata un’accettazione della rinuncia con accordo sulla compensazione delle spese, non era necessario alcun provvedimento in merito ai costi del giudizio. Ciascuna parte, quindi, ha sostenuto le proprie spese. Infine, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, una sanzione prevista per i ricorsi inammissibili o infondati, poiché il giudizio si è estinto prima di una valutazione nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Rinuncia
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, costituisce un modo efficace e definitivo per chiudere un contenzioso in Cassazione. Questa scelta può derivare da una rivalutazione delle probabilità di successo o da un accordo transattivo raggiunto al di fuori del tribunale. Per le parti, il vantaggio è evidente: si evitano i tempi e i costi di un ulteriore grado di giudizio, ponendo fine alla lite. La decisione della Corte di Cassazione, in questi casi, è puramente dichiarativa dell’estinzione e non entra nel merito della questione, lasciando così definitiva la sentenza impugnata.
Cosa succede se una parte presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene accettata dalla controparte con un accordo sulla compensazione delle spese, il processo si estingue. La Corte di Cassazione non decide sul merito della causa, ma si limita a dichiarare la fine del giudizio, come previsto dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
Un avvocato che ha rinunciato al proprio mandato può validamente presentare la rinuncia al ricorso per il suo assistito?
Sì. In base al principio della ‘perpetuatio dell’ufficio di difensore’ (art. 85 c.p.c.), la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato non ha effetto nel giudizio di cassazione finché non viene nominato un sostituto. Pertanto, l’avvocato conserva i poteri per compiere atti processuali, inclusa la rinuncia al ricorso.
In caso di rinuncia al ricorso accettata, chi paga le spese legali?
Se, come nel caso di specie, la controparte accetta la rinuncia e concorda sulla compensazione integrale delle spese, il giudice non emette alcuna condanna al pagamento. Ciascuna parte si fa carico dei propri costi legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34767 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34767 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25049-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 29/09/2022 R.G.N. 4049/2021 R.G.N. 4049/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
CC
RILEVATO CHE
Con decreto del 07.07.2022, comunicato al ricorrente in data 29.09.2022, il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, respingeva l’opposizione spiegata – con ricorso ex art. 98 l.f., depositato in data 28 dicembre 2021 e ritualmente notificato – da NOME COGNOME avverso il decreto con il quale il Tribunale di Rimini, in persona del Giudice Delegato – ritenendo che il ricorrente non avesse ‘diligentemente adempiuto al proprio incarico di Direttore Generale e, contemporaneamente, di Amministratore delegato svolgendo attività dannosa aggravando ulteriormente lo stato di dissesto’ e non avesse ‘provato di avere svolto concretamente l’attività di cui ai contratti di mandato’ nonché ritenendo ‘la nullità del contratto ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto essendo descritto in modo del tutto generico le prestazioni da svolgere’ – aveva escluso dall’ammissione allo stato passivo il credito di cui egli aveva chiesto l’insinuazione per gli importi a) di € 183.500,00 al netto delle ritenute a titolo di retribuzioni maturate dal settembre 2020 al giugno 2021 e non pagato nonché b) di € 682.917,97 al lordo delle ritenute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, T.F.R., periodo di messa a disposizione post fallimento e competenze di fine rapporto.
Avverso il decreto propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a quattro motivi.
Superfluo risulta l’esame del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell’udienza, in data 26 settembre 2025, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e, in pari data, parte controricorrente ha depositato accettazione della rinuncia a spese legali integralmente compensate. Rilevato che con atto depositato il 12 luglio 2024 il difensore di parte ricorrente AVV_NOTAIO aveva rinunciato alla procura ma che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell’ufficio di difensore – di cui è espressione l’art. 85 c.p.c. – detta rinuncia non spiega alcuna efficacia nell’ambito del giudizio di cassazione, caratterizzato da uno
svolgimento per impulso d’ufficio, (cfr. Cass. n. 28365/2022, Rv. 66573401), deve ritenersi che la rinuncia al ricorso formulata dal medesimo AVV_NOTAIO per conto del COGNOME sia rituale in quanto svolta da procuratore munito del potere di ‘conciliare, transigere, farsi sostituire, rinunciare agli atti’.
Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, a norma dell’art. 391, ultimo comma c.p.c.
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
P. Q. M.
La Corte
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio di legittimità Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 7 ottobre 2025
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME