Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28903 Anno 2025
SENTENZA
sul ricorso 4252/2022 proposto da:
-ricorrente-
contro
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante
avverso la sentenza n. 435/2021 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 3.08.2021, N.R.G. 195/2021;
Civile Sent. Sez. L Num. 28903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/11/2025
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha adito il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE deducendo di avere lavorato per la RAGIONE_SOCIALE in qualità di professore d’orchestra con inquadramento nel IV livello del CCNL personale artistico enti lirico-sinfonici, in forza di ventidue contratti a tempo determinato conclusi tra il 2015 e il 2018, ed ha lamentato che tali contratti erano stati conclusi in assenza di effettive esigenze provvisorie; ha chiesto, pertanto, l’accertamento della nullità del termine apposto a detti contratti, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 13.10.2015, nonché la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento delle domande proposte, ha dichiarato la nullità del termine apposto al NUMERO_DOCUMENTO stipulato in data 25.9.2018; ha dichiarato che detto contratto si era trasformato in contratto a tempo indeterminato ed ha ordinato alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento, in favore di NOME COGNOME, di un’indennità parametrata a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo, con compensazione delle spese di lite.
3 . La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’appello principale proposto avverso tale sentenza dalla RAGIONE_SOCIALE, ha respinto le domande originariamente proposte da NOME COGNOME ed ha altresì rigettato l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME avverso la medesima sentenza.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituito con mandato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L ‘intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.
La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’udienza (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) è stata sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, ed è stata comunicata dalla cancelleria ai controricorrenti.
La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte .
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.).
Le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE vanno integralmente compensate, in ragione dell’esito alterno dei gradi di merito e della complessità della questione giuridica, sulla quale questa Corte ha pronunciato solo successivamente alla notifica del ricorso (Cass. S.U. nn. 5542/2023 e Cass. n. 5556/2023).
Nessuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva.
L a declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2025.
AVV_NOTAIO estensore Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME