Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32668 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32668 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6517 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
COGNOME Mariano (C.F.: GSL MRN 56P18 H287T)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: NVL CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Milano n. 3121/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020 (notificata in data 23 dicembre 2020);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti di NOME COGNOME per ottenere la restituzione degli importi pagati a saldo di alcune fatture emesse da quest’ultimo, sostenendo che si trattasse di pagamenti non dovuti.
Oggetto:
AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO
Ad. 12/11/2024 C.C.
R.G. n. 6517/2021
Rep.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha condannato il RAGIONE_SOCIALE a pagare alla società attrice l’importo di € 140.910,55, oltre interessi al tasso commerciale di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002.
La Corte d’a ppello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, pur confermando la condanna al pagamento della sorta capitale, ha riconosciuto gli interessi in favore della parte attrice al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. .
Ricorre il COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Il ricorrente COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con spese compensate, dichiarando di essere giunto ad un accordo transattivo con la controparte.
La rinunzia risulta depositata prima della data dell’adunanza camerale e regolarmente sottoscritta dalla parte e dal suo procuratore a tanto abilitato , ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Il deposito della rinuncia deve ritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, applicabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023).
D’altra parte, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, « la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere ‘accettizio’ (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione » (Cass., Sez. 6 – L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015, Rv. 634622 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009, Rv. 610642 -01; Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011, Rv. 617942 -01; Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013, Rv. 625641 -01).
Può pertanto essere senz’altro dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, mentre non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo la società intimata svolto alcuna attività difensiva nella presente sede.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-