Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9467 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14361/2023 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in FIRENZE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 891/2023 depositata il 27/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
NOME COGNOME evocava in giudizio davanti alla Corte d’appello di Firenze la RAGIONE_SOCIALE proponendo appello avverso la sentenza n. 43 del 2020 con la quale Tribunale di Livorno lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 718.780,44, oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato versamento all’Agenzia delle Entrate degli importi consegnati al professionista dalla società RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei tributi relativi al periodo 2013-2017.
Il primo giudice aveva rilevato che la società aveva affidato al COGNOME, ragioniere, la gestione della contabilità, nonché l’amministrazione del personale dipendente. In ragione dei suddetti incarichi la società aveva versato al professionista la somma di euro 717.404,00 da utilizzare per il pagamento dei tributi in favore dell’erario. Poiché nel periodo in questione il debito della società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate era pari al maggiore importo di euro 1.573.247,00, come da pignoramento notificato, doveva desumersi che il professionista non avesse destinato gli assegni in conformità del mandato. Conseguentemente condannava il professionista a risarcire il danno patrimoniale consistente nella quota di sanzione, interessi e oneri di riscossione coattiva determinata dal mancato tempestivo pagamento dei tributi.
Respingeva, altresì la domanda riconvenzionale proposta dal COGNOME per il pagamento delle competenze professionali rimaste insolute, nonché per la restituzione di pagamenti effettuati per conto della società.
Avverso tale sentenza proponeva appello il COGNOME ritenendo errata la decisione, preliminarmente riguardo alla competenza per territorio e nel merito, per omesso esame della documentazione prodotta ed errato rigetto delle istanze istruttorie, concludendo per la riforma della decisione impugnata.
Si costituiva la società RAGIONE_SOCIALE che contestava le censure poste a sostegno della impugnazione ed eccepiva l’inammissibilità della nuova produzione documentale.
Nelle more del giudizio di appello la società RAGIONE_SOCIALE veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Livorno del 20 ottobre 2001 e il giudizio riassunto dall’appellante nei confronti della curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 27 aprile 2023 rigettava l’appello provvedendo sulle spese.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore. Con atto del 7 ottobre 2024 il difensore della ricorrente ha comunicato che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo e ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.
Motivi della decisione
Come rilevato in narrativa, in data 18 ottobre 2024 è pervenuta la rinuncia al ricorso, datata 7 ottobre 2024, formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390 2 comma c.p.c.). Tale rinuncia è stata accettata, con le medesime modalità. Consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una
somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte