Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando il Processo si Ferma Definitivamente
La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che consente a una parte di abbandonare la propria impugnazione. Sebbene possa sembrare un semplice passo indietro, le sue conseguenze sono profonde e definitive, specialmente nel giudizio di Cassazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce la natura e gli effetti di questo atto, confermando come esso porti all’immediata estinzione del processo e renda la sentenza impugnata non più modificabile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una controversia commerciale. Un imprenditore individuale era stato condannato dalla Corte d’Appello di Torino al pagamento di una somma di denaro a favore del fallimento di una società a responsabilità limitata. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imprenditore aveva proposto ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio possibile.
Tuttavia, prima che la Corte si riunisse per discutere il caso, l’imprenditore stesso ha cambiato strategia, depositando un atto formale di rinuncia al ricorso. La controparte, ovvero il fallimento della società, non si era costituita nel giudizio di Cassazione, rimanendo quindi nella posizione di ‘intimato’.
La Decisione della Corte: l’Efficacia della Rinuncia al Ricorso
Di fronte a questa rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare estinto il giudizio. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità, sancito dall’articolo 390 del codice di procedura civile.
A differenza di quanto accade negli altri gradi di giudizio (dove la rinuncia, secondo l’art. 306 c.p.c., necessita dell’accettazione della controparte per essere efficace), nel giudizio di Cassazione la rinuncia è un atto unilaterale recettizio. Ciò significa che produce i suoi effetti nel momento in cui viene notificata, senza che sia necessario il consenso della controparte. Questa particolarità rende la decisione di rinunciare un passo definitivo e irrevocabile.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono prettamente di natura procedurale e si basano sull’interpretazione della legge. La Suprema Corte ha ribadito che la disciplina della rinuncia al ricorso in Cassazione è speciale e derogatoria rispetto a quella generale. La ratio di questa norma è quella di garantire una rapida definizione dei processi, evitando che le parti possano prolungare inutilmente le controversie.
L’atto di rinuncia, essendo unilaterale, determina due conseguenze immediate e automatiche:
1. L’estinzione del processo: il giudizio di Cassazione si conclude istantaneamente.
2. Il passaggio in giudicato della sentenza impugnata: la decisione della Corte d’Appello diventa definitiva e non più contestabile.
Inoltre, la Corte ha specificato che, poiché la società fallita era rimasta ‘intimata’ e non aveva partecipato attivamente al processo, non era neppure necessario notificarle l’atto di rinuncia. Di conseguenza, non vi è stata alcuna decisione sulle spese legali, in quanto la controparte non ne aveva sostenute per questo grado di giudizio.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un punto fondamentale per chiunque affronti un giudizio di legittimità. La scelta di presentare una rinuncia al ricorso in Cassazione è una decisione strategica con effetti tombstone. Chi rinuncia deve essere consapevole che sta mettendo la parola fine alla controversia, accettando implicitamente la correttezza della sentenza di grado inferiore.
Per gli operatori del diritto, questo caso serve come promemoria della specificità delle norme che regolano il processo di Cassazione. Per le parti, invece, rappresenta un chiaro avvertimento: la rinuncia non è un atto privo di conseguenze, ma la via più diretta per rendere una sentenza definitiva, con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi da adempiere.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia determina l’immediata estinzione del processo e la sentenza impugnata diventa definitiva e non più modificabile (passa in giudicato).
La controparte deve accettare la rinuncia al ricorso in Cassazione?
No. A differenza di quanto previsto per gli altri gradi di giudizio, l’articolo 390 del codice di procedura civile stabilisce che in Cassazione la rinuncia è un atto unilaterale che produce i suoi effetti a prescindere dall’accettazione della controparte.
Chi paga le spese legali se la controparte non si è costituita in giudizio?
Nel caso specifico, poiché la controparte era ‘intimata’ (cioè non si era costituita in giudizio), la Corte ha dichiarato il processo estinto senza alcuna statuizione sulle spese, in quanto la controparte non ne aveva sostenute in quella fase.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18401 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6858/2020 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALEintimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1211/2019 depositata il 18/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
NOMECOGNOME titolare dell’omonima impresa individuale, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 18 luglio 2019, che, in parziale riformata dell’ordinanza del Tribunale di Asti, lo aveva condannato al pagamento del saldo dovuto in favore del RAGIONE_SOCIALE
il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
in prossimità della camera di consiglio, con atto depositato il 24.3.2025, NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso;
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, come risulta testualmente dall’art. 390 c.p.c.;
-trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l’estinzione del processo senza che occorra l’accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
-nel caso di specie, il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato, sicché non era necessaria la notifica della rinuncia e non deve provvedersi alle spese del giudizio di legittimità;
il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione