Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35082 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35082 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 2299/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso di lui in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona, n. 442/2017, pubblicata il 3 novembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha impugnato, con ricorso depositato il 20 giugno 2005, la delibera n. 101 del 3 luglio 2004 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la quale l’amministrazione convenuta aveva revocato le funzioni di Comandante del Servizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a lui attribuite, chiedendo il contestuale ripristino delle funzioni.
Egli ha dedotto che:
con delibera del 14 febbraio 2002 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito il Servizio di Statistica dall’Area demografica a quella della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della quale il medesimo ricorrente era Comandante;
con decreto del 21 febbraio 2002 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE lo aveva nominato responsabile unico dei procedimenti di rilevazione statistica, mantenendo la sua nomina a Comandante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
con delibera del 3 luglio 2004, motivata con esigenze di rimodulazione e riorganizzazione del Servizio RAGIONE_SOCIALE, gli erano state revocate le funzioni di Comandante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attribuendole a tale NOME COGNOME.
Il Tribunale di Camerino, con sentenza n. 25/2007, ha in parte accolto il ricorso e, accertato il demansionamento, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a reintegrare il ricorrente nelle mansioni in precedenza svolte.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 493/2010, ha rigettato.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2140/2017, ha accolto.
Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Ancona questa, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 442/2017, ha accolto l’appello del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con rigetto dell’originario ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato il 14 novembre 2023 atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese.
Il RAGIONE_SOCIALE ha aderito formalmente, in data 15 novembre 2023, alla proposta, accettando anche la compensazione delle spese.
Pertanto, il processo è dichiarato estinto.
Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese, in ragione dell’avvenuta accettazione della rinuncia.
Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente , considerato l’esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 21