Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25726 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25726 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/09/2025
NOME COGNOME, docente a tempo indeterminato dal 27.10.1999, ha adito il Tribunale di Termini Imerese chiedendo che venisse accertato il suo diritto al trasferimento, per assegnazione definitiva di sede, in uno degli ambiti di suo gradimento RAGIONE_SOCIALEa provincia di Agrigento;
la COGNOME aveva dedotto di avere partecipato al piano straordinario di mobilità per l’a.s. 2016/2017 e di avere preso parte alla fase B1 dei movimenti interprovinciali con un punteggio di 141+6 ed aveva lamentato l’illegittimo accantonamento RAGIONE_SOCIALEe s edi assegnate in via provvisoria per l’a.s. 2015/2016 in favore degli IGM 2012;
il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 516/2020, ha accolto il ricorso condannando il MIUR a trasferire la ricorrente nell’ambito richiesto, ricompreso nella provincia di Agrigento (RAGIONE_SOCIALE 002), seguendo l’ordine RAGIONE_SOCIALEe preferenze espresse nella domanda di mobilità 2016, tenuto conto del punteggio e dei posti disponibili nei vari ambiti richiesti, al netto degli accantonamenti per idonei del concorso a cattedra 2012;
la Corte di Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto avverso tale sentenza dal RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALE, ed ha rigettato le domande proposte dalla COGNOME;
4. avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
DIRITTO
C on l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 108, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 390 cod. proc. civ., comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore;
la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa controparte;
va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);
le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito alterno dei gradi di merito e RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica, sulla quale questa Corte ha pronunciato solo successivamente alla notifica del ricorso (Cass. n. 1055/2024);
7 . la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME