Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25724 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/09/2025
NOME COGNOME, docente di scuola primaria a tempo indeterminato immessa in ruolo nell’a.s. 2008/2009, ha adito il Tribunale di Palermo chiedendo che venisse accertato il suo diritto al trasferimento presso un istituto scolastico nella provincia di Agrigento, anche in sovrannumero;
l a COGNOME aveva dedotto di avere presentato, già dall’a.s. 2018/2019, domanda di mobilità interprovinciale verso una RAGIONE_SOCIALEe sedi disponibili RAGIONE_SOCIALEa provincia di Agrigento ed ha lamentato che non le erano state assegnate, neppure per gli anni successivi (per i quali aveva presentato analoga domanda), sia a causa RAGIONE_SOCIALEa riserva di posti da destinare alle immissioni in ruolo prevista dal CCNI mobilità 2017/2018 prorogato per l’A.S. 2018/2019 e con il CCNI 2019/2022, sia per la priorità di movimento prevista in favore dei passaggi di ruolo rispetto ai trasferimenti interprovinciali, a prescindere dal punteggio vantato da ciascun docente ed in assenza di precedenze di legge;
il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2654/2021, ha accolto il ricorso condannando il RAGIONE_SOCIALE a trasferire la ricorrente nell’ambito territoriale 003 su posto comune di scuola primaria o di scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, con decorrenza dal 1.9.2018 e ad assegnarle u na sede in detto ambito territoriale nell’ordine indicato in domanda;
la Corte di Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto avverso tale sentenza dal RAGIONE_SOCIALE ed ha rigettato le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE;
avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
i l RAGIONE_SOCIALE si è costituito con mandato.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla fase B RAGIONE_SOCIALEa procedura nell’ambito di riferimento, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.;
con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 470 d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
4 . la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore;
la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa controparte;
6 . va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);
non occorre provvedere sulle spese, in quanto l’Avvocatura ha depositato solo atto di costituzione senza svolgere alcuna attività difensiva;
8 . la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME