Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25724 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/09/2025
NOME COGNOME docente di scuola primaria a tempo indeterminato immessa in ruolo nell’a.s. 2008/2009, ha adito il Tribunale di Palermo chiedendo che venisse accertato il suo diritto al trasferimento presso un istituto scolastico nella provincia di Agrigento, anche in sovrannumero;
l a COGNOME aveva dedotto di avere presentato, già dall’a.s. 2018/2019, domanda di mobilità interprovinciale verso una delle sedi disponibili della provincia di Agrigento ed ha lamentato che non le erano state assegnate, neppure per gli anni successivi (per i quali aveva presentato analoga domanda), sia a causa della riserva di posti da destinare alle immissioni in ruolo prevista dal CCNI mobilità 2017/2018 prorogato per l’A.S. 2018/2019 e con il CCNI 2019/2022, sia per la priorità di movimento prevista in favore dei passaggi di ruolo rispetto ai trasferimenti interprovinciali, a prescindere dal punteggio vantato da ciascun docente ed in assenza di precedenze di legge;
il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2654/2021, ha accolto il ricorso condannando il MIUR a trasferire la ricorrente nell’ambito territoriale 003 su posto comune di scuola primaria o di scuola dell’infanzia, con decorrenza dal 1.9.2018 e ad assegnarle u na sede in detto ambito territoriale nell’ordine indicato in domanda;
la Corte di Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto avverso tale sentenza dal Ministero dell’Istruzione ed ha rigettato le domande proposte dalla COGNOME;
avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
i l Ministero dell’Istruzione si è costituito con mandato.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla fase B della procedura nell’ambito di riferimento, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.;
con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 470 d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
4 . la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore;
la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;
6 . va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);
non occorre provvedere sulle spese, in quanto l’Avvocatura ha depositato solo atto di costituzione senza svolgere alcuna attività difensiva;
8 . la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME