Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15521 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15521 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34686/2019 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4235/2019 depositata il 28/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
NOME NOME NOME NOME e NOME convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli per sentir dichiarare la falsità del testamento olografo di NOME NOME -nel quale essi attori erano stati esclusi -e la indegnità a succedere della COGNOME per aver falsificato la scheda testamentaria, con conseguente apertura della successione legittima e della divisione ai sensi degli artt. 713 e ss. c.c. e con condanna della convenuta alla restituzione dei cespiti ereditari e dei loro frutti.
nel contraddittorio con COGNOME COGNOME il Tribunale di Napoli accolse la domanda, dichiarò la nullità del testamento olografo e l’indegnità a succedere della COGNOME;
-la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4235/2019, rigettò il gravame proposto da COGNOME;
avverso la sentenza d’appello, COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi;
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (eredi di COGNOME NOME), hanno resistito con controricorso;
-la ricorrente, in data 23/01/2025 ha depositato atto di rinuncia al ricorso, corredato dal verbale di conciliazione tra le parti dinanzi alla Corte d’appello di Napoli datato 26/02/2020, nel quale le parti si impegnavano a rinunziare al giudizio pendente avanti a questa Corte, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
Considerato che :
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).
-gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. -la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).
-ai sensi dell’art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
nel caso di specie, poiché la rinuncia è stata ritualmente notificata ai controricorrenti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto;
le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, alla luce della volontà espressa dalle parti nell’atto di transazione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione