Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11736 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11736 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
Oggetto: Docente -valutazione servizio militare (non in costanza di rapporto) ai fini del punteggio in graduatoria -rinuncia al ricorso
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21549/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA), UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO ; – intimati – avverso la sentenza n. 166/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/02/2021 R.G.N. 502/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione di NOME COGNOME docente, avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto il ricorso proposto nei confronti delle Amministrazioni odierne intimate volto ad ottenere, previa disapplicazione in parte qua dell’art. 4 -bis del d.m. 374/2017, il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato durante l’anno 1990/1991 ai fini dell’attribuzione del punteggio da riconoscere in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020.
La Corte territoriale, premesso che l’appellante aveva prestato servizio militare non in costanza di rapporto, ha ritenuto che tale servizio non potesse essere valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Ha privilegiato una interpretazione sistematica dell’art. 485 del T.U. n. 297/1994 che, in uno con la previsione di cui all’art. 489 del medesimo T.U., portava a ritenere che la previsione relativa al riconoscimento a tutti gli effetti del servizio militare non potesse che riguardare il servizio svolto nell’ambito del periodo in cui si era stati chiamati a svolgere l’attività di docenza.
Il docente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore del ricorrente a tanto autorizzato in sede di procura speciale.
La rinuncia non è stata notificata alle Amministrazioni intimate.
L’art. 306 cod. proc. civ. stabilendo che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, fonda il diritto ad accettare la rinuncia stessa, ovvero quello, opposto, a non accettarla, nell’essere la parte costituita nel giudizio -cfr. Cass. 24 marzo 2011, n. 6850; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384 -.
La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) -cfr . Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971 -.
L’accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
La rinuncia semplice, dunque, in presenza di parte non costituita, determina automaticamente l’estinzione del processo.
Va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.).
Nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva.
Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del suddetto art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma
lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 febbraio 2025.