Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25389/2021 R.G. proposto da
NOME, NOME, NOME CAIGNARD, NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOMECOGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME), NOME COGNOME, nonché NOME
Oggetto: Lettori lingua straniera -Collaboratori esperti linguistici -Trattamento economico e ricostruzione carriera
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 07/03/2024 CC
NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME (quali eredi di NOME
Money) , tutti elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Rettore pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello Salerno n. 125/2021 depositata il 01/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
-i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello Salerno n. 125/2021 depositata in data 1° aprile 2021;
-l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1, c.p.c.
-in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i procuratori delle parti ricorrente e controricorrente hanno congiuntamente dato dell’intervenuta conciliazione della controversia, con rinuncia al ricorso ed hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che:
-nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
-ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, è stato depositato atto congiuntamente sottoscritto da tutti i procuratori delle parti in causa, contenente rinuncia al ricorso e adesione della parte controricorrente;
-il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese;
-stante il tenore della pronuncia, non si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015),
senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 7 marzo 2024.