Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28437 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 28437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1020/2019 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende -ricorrente –
contro
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente –
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Restitutio in integrum
R.G.N. 1020/2019
Ud. 24/10/2024 CC
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 436/2018 depositata il 21/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello L’Aquila n. 436/2018 depositata il 21/06/2018;
–NOME ha resistito con controricorso;
-la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1, c.p.c.
-con atto in data 19 luglio 2024 ritualmente sottoscritto, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso;
-la rinuncia è stata regolarmente accettata da NOME.
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
-nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
-gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).
-ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dal controricorrente e le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
-il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese;
-stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 24 ottobre 2024.
La Presidente NOME COGNOME