Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23430 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27927-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell ‘amministratore unico, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in qualità di custode giudiziario nella procedura esecutiva immobiliare R.GE 2337/18 pendente innanzi al Tribunale di Milano, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Oggetto
LOCAZIONE USO DIVERSO
Rinuncia al ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
Adunanza camerale
Avverso la sentenza n. 1249/2022 d ella Corte d’appello pubblicata in data 29/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale data 29/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
di Milano, in
In fatto e in diritto
che la società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1249/22, del 29 aprile 2022, della Corte di Appello di Milano, che -respingendone il gravame avverso la sentenza n. 10612/22 del Tribunale di Milano -ha confermato la risoluzione, per grave inadempimento della conduttrice RAGIONE_SOCIALE, del contratto di locazione relativo all’immobile sito in Milano, INDIRIZZO, con condanna della stessa a pagare l’importo di € 39.000,00, a titolo di canoni di locazione dovuti alla locatrice, società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, così accogliendo la domanda proposta (inizialmente ‘ sub specie ‘ di sfratto per morosità), da NOME COGNOME, nella qualità di custode giudiziario nella procedura esecutiva immobiliare R.GE 2337/18 pendente innanzi al Tribunale di Milano;
che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 148 legge fall., in relazione all’art. 81, comma 2, cod. proc. civ.;
-che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1241 cod. civ. e 56 legge fall.;
che il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 cod. civ.;
-che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il COGNOME, nella già indicata qualità, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
che l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
che non consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte;
che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale ha aderito anche il COGNOME, con richiesta di integrale compensazione dei compensi e delle spese di lite;
che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ e che l’adesione ad essa della parte resistente esclude, ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 391, che debba provvedersi sulle spese ;
-che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti.
PQM
La Corte dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della