Rinuncia al Ricorso: Come un Accordo Transattivo Estingue il Processo in Cassazione
L’istituto della rinuncia al ricorso rappresenta un meccanismo fondamentale nel nostro ordinamento processuale, consentendo alle parti di porre fine a una controversia giudiziaria in modo consensuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 17505/2024, offre un chiaro esempio di come tale istituto operi in pratica, specialmente quando è il risultato di un accordo transattivo raggiunto tra le parti. Questo provvedimento chiarisce gli effetti dell’estinzione del processo sulle spese legali e sul contributo unificato.
I Fatti del Caso: dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia di lavoro tra una dipendente e la sua azienda. Dopo una prima decisione del Tribunale, il caso era giunto dinanzi alla Corte di Appello di Roma, che aveva rigettato il gravame della lavoratrice con la sentenza n. 4576/2018.
Non soddisfatta della decisione di secondo grado, la lavoratrice aveva deciso di proseguire la battaglia legale, proponendo ricorso per cassazione. La società, a sua volta, si era costituita in giudizio depositando un controricorso per difendere le proprie ragioni.
La Svolta: Accordo Transattivo e la Rinuncia al Ricorso
Durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Suprema Corte, le parti hanno trovato un punto d’incontro. Hanno sottoscritto una scrittura privata transattiva, un accordo con cui hanno risolto bonariamente la loro controversia, regolando anche l’aspetto delle spese legali sostenute fino a quel momento.
In conseguenza di tale accordo, la lavoratrice ha formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso in Cassazione. A stretto giro, la società ha depositato un atto di adesione, accettando espressamente la rinuncia della controparte. Questo passaggio è cruciale, poiché l’accettazione rende la rinuncia pienamente efficace.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha preso atto della volontà concorde delle parti di porre fine al giudizio. I giudici hanno verificato che l’atto di rinuncia fosse rituale e conforme ai requisiti previsti dall’art. 390 del codice di procedura civile. Essendo stato formulato in modo inequivocabile e, soprattutto, accettato espressamente dalla parte controricorrente, la Corte non ha potuto fare altro che applicare l’effetto previsto dalla legge.
Ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, la rinuncia accettata produce l’estinzione del processo. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Per quanto riguarda le spese processuali, i giudici hanno specificato che non era necessario pronunciarsi, poiché le parti le avevano già regolate autonomamente nel loro accordo transattivo, come previsto dal quarto comma dello stesso art. 391 c.p.c.
Infine, la Corte ha chiarito un ulteriore punto importante: l’estinzione del processo per rinuncia non fa scattare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘raddoppio del contributo’). Tale obbligo, infatti, sussiste solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non in caso di estinzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce l’importanza e l’efficacia degli accordi transattivi come strumento di risoluzione delle controversie. La decisione dimostra come la volontà delle parti, se correttamente formalizzata in un atto di rinuncia e accettazione, prevalga sulla prosecuzione del contenzioso, portando a una chiusura rapida e definitiva del processo. Gli effetti pratici sono significativi: le parti evitano i tempi e i costi di un’ulteriore fase processuale, regolano autonomamente le spese legali e non incorrono nel pagamento di sanzioni processuali come il raddoppio del contributo unificato. La rinuncia al ricorso si conferma, quindi, uno strumento processuale efficiente per dare esecuzione a un accordo raggiunto fuori dalle aule di giustizia.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene accettata dalla controparte, il processo si estingue. La Corte di Cassazione non entra nel merito della questione ma si limita a dichiarare la fine del procedimento.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
Se la rinuncia è conseguenza di un accordo tra le parti che regola anche le spese, la Corte non emette alcuna condanna. Le spese vengono gestite secondo quanto stabilito nell’accordo privato.
Se il processo si estingue per rinuncia, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sussiste quando il processo si estingue, poiché tale sanzione è prevista solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17505 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17505 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
sul ricorso 11215/2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo stud io dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4576/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2019 R.G.N. 861/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
la Corte di Appello di Roma ha rigettato, con sentenza n. 4576/2018, il gravame avverso sentenza del Tribunale di Roma in controversia di lavoro tra NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con 2 motivi; controparte ha resistito con controricorso;
successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione a seguito di sottoscrizione tra le parti di scrittura privata transattiva in data 3.4.2024, comprensiva di regolazione delle spese legali; la società ha, a sua volta, depositato atto di adesione alla rinuncia;
Considerato che
rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l’effetto estintivo di cui all’ art. 391 c.p.c.;
essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente;
ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, regolate dalle parti nel negozio transattivo; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nell ‘ Adunanza camerale del 16 aprile 2024.