Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34280 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34280 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7038-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEc. di COGNOME RAGIONE_SOCIALE C. (C.F. e p. iva P_IVA), con sede in Palermo, INDIRIZZO in persona dei suoi soci amministratori e legali rappresentanti pro tempore, unitamente e disgiuntamente tra loro, COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE e NOME COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dagli avvocati NOME COGNOMEC.F.CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, ed elettivamente domiciliata in Roma, in INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME .
-ricorrente –
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE (C.F. e p. iva n. P_IVA), in persona del Curatore Prof. Avv. NOME COGNOME rappresentato, difeso ed
elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 30/2022, pubblicata il 12/01/2022, notificata il 13.01.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con tre autonomi atti di citazione, notificati in data 19.09.1994, COGNOME NOME nella qualità di curatore del Fallimento della s.d.f. COGNOME NOME e COGNOME NOME, degli stessi soci, della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE , chiedeva – ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F. – la revoca ovvero l ‘ inefficacia: (a) del contratto di utilizzo area demaniale e di servizi stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e la società convenuta, con scrittura privata del 12.10.1989, registrata il 27.10.1989, avente ad oggetto l’utilizzazione di una porzione di area demaniale destinata ad impianti turisticobalneari; (b) del contratto pubblico di vendita stipulato tra le parti in data 12.10.1989, avente ad oggetto un appartamento di nuova costruzione sito nel Comune di Furnari; (c) del contratto pubblico di vendita stipulato tra le parti in data 12.10.1989, avente ad oggetto una bottega di nuova costruzione con annessi portico e terreno siti nel Comune di Furnari.
2.Riuniti i giudizi iscritti ai nn. 1968/1994 e 1969/1994 a quello portante il n. 1967/1994 R.G., il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 877/13, emessa in data 29.04.2013 e depositata in data 30.04.2013, rigettava le domande proposte dalla Curatela attrice.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore COGNOME COGNOME, proponeva dunque appello avverso la predetta sentenza.
La Corte di appello con la sentenza qui ricorsa per cassazione e, nella resistenza della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME e C., e dopo aver disposto consulenza tecnica d’ufficio (al fine di determinare, con
metodo sintetico comparativo, il valore di mercato degli immobili oggetto della revocatoria ordinaria), ha accolto il gravame.
La sentenza, pubblicata il 12.1.2022, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui Fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., e della L. Fall., art. 66.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. , vecchia formulazione, in vigore nel 1990.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., e della L. Fall., art. 66., sul rilievo che la Corte messinese avrebbe ‘ ritenuto di discostarsi dal consolidato orientamento della Suprema Corte e, appiattendosi inspiegabilmente alle temerarie deduzioni della Curatela, con una sentenza sostanzialmente fondata, in assenza di altre motivazioni degne di pregio giuridico, sol o su una abnorme, a tacer d’altro, applicazione dell’art. 115 c.p.c.’ avrebbe accolto le domande dell’appellante e revocato gli atti di trasferimento in questione.
Il quarto mezzo deduce, ai sensi dell’art. dell’art. 360 cpc n.4, la ‘nullit à ‘ della sentenza per assenza di motivazione -violazione dell’art. 360 n. 5: omessa pronuncia su un fatto decisivo’, sul rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe comunque argomentato in merito al rigetto della eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., lungamente spiegata e motivata dall’appellata, odierna ricorrente.
Occorre prendere atto che, in prossimità dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia debitamente accettata dal Fallimento controricorrente.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, senza pronuncia di condanna sulle spese, né sussistendo i presupposti per disporre il cd. raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 15.10.2024