Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33562 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33562 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1669-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME;
Oggetto
R.G.N. 1669/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/10/2023
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 184/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 13/07/2016 R.G.N. 199/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 1669/17
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 13.7.2016 n. 184, la Corte d’appello di Potenza accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -e rigettava l’appello incidentale di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Matera che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, volta a chiedere il riconoscimento del suo diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età e, quindi, dal 30 aprile 2010, essendo iscritta all’RAGIONE_SOCIALE Matera dal 10 gennaio 1981 ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti di iscrizione e di contribuzione effettivi per almeno 15 anni, così come previsto dal regolamento del 1977, agli artt. 8 e 9.
Il tribunale, premessa la legittimità del mutamento dei requisiti di accesso alla pensione operato dall’RAGIONE_SOCIALE con il DM del 15.11.1994, per essere stata prevista una norma transitoria che prevedeva il diritto alla restituzione dei contributi versati in favore di coloro che, come la ricorrente, non potessero beneficiare della pensione di vecchiaia e ritenuto, altresì, che non fosse applicabile alla COGNOME il regime transitorio previsto dall’art. 8 del DM 15.11.1994, non potendo maturare al 31.12.2019 il re quisito dell’anzianità di iscrizione e contribuzione richiesti dalla disciplina in esame, concludeva nel senso che potesse essere riconosciuto in capo alla ricorrente il
solo diritto alla restituzione dei contributi versati, ai sensi dell’art. 24 del DM del 15.11.1994.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto dei propri assunti di parziale accoglimento del gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che siccome l’istanza della RAGIONE_SOCIALE, finalizzata, sia pure in via subordinata, alla restituzione dei contributi cor risposti (non utili all’erogazione della pensione) era stata inoltrata alla Cassa successivamente all’entrata in vigore del regolamento del 23 dicembre 2003 e precisamente nel gennaio 2004, se ne doveva, pertanto, consentire la restituzione solo fino all’a nno 2003 e non anche per gli anni successivi, per un importo di € 72.073,02 ; pertanto, nulla ostava alla loro restituzione avendo la COGNOME raggiunto l’età pensionabile, prevista al tempo in cui veniva inoltrata la domanda nel gennaio 2004, in 65 anni al 30 aprile 2015. La Corte del merito rigettava, altresì, l’appello incidenta le della COGNOME, le cui questioni non sono state riproposte in sede di legittimità.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre NOME COGNOME non ha spiegato difese scritte.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di nullità della sentenza, per vizio di extrapetizione, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello pronunciato su di una domanda non proposta e oltre i limiti dell’originaria domanda, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE in appello aveva solo chiesto di individuare la norma regolamentare applicabile ai fini della determinazione dei contributi oggetto di restituzione, mentre la Corte d’appello, andando oltre i limiti della domanda, non si era limitata ad individuare la normativa applicabile ai fini della restituzione dei contributi, che era tutto e solo il contenuto della richiesta de ll’RAGIONE_SOCIALE in sede di appello, ma aveva ritenuto di poter disporre una consulenza d’ufficio, non richiesta da nessuna delle parti
del giudizio, per la quantificazione dei contributi oggetto di restituzione e condannando l’RAGIONE_SOCIALE appellante al pagamento della somma di € 72.073,02, nonostante che tale quantificazione non avesse formato oggetto di specifica domanda della COGNOME, né in primo grado né in appello.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1324, 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con l’art. 24 del Regolamento dell’RAGIONE_SOCIALE approvato dal RAGIONE_SOCIALE Lavoro con nota n. 9PP/81245/FAR-L50 del 23.12.2003 e con l’art. 8 del Regolamento dell’RAGIONE_SOCIALE approvato dal RAGIONE_SOCIALE Lavoro con nota n. 36/0016360/MA004.A007 del 9.11.12, perché la Corte d’appello aveva interpretato la norma regolamentare indicata, integrandola, nel senso di ritenere che il requisito del compimento dell’età pensionabile andasse verificato con riferimento alla normativa in vigore al momento della presentazione della domanda di restituzione, mentre tale criterio d’interpretazione non risulta previsto né dell’art. 24 cit. né da altra disposizione regolamentare e si pone in contrasto con il principio della facoltà delle Casse di previdenza di modificare i requisiti di accesso alla pensione; infatti, in rapporto alla normativa regolamentare sopravvenuta nel corso del rapporto previdenziale, la COGNOME non aveva ancora maturato il requisito dell’età pensionabile, avendo l’art. 8 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE stabilito che, a decorrere dal 1.1.13, la pensione di vecchiaia spettava agli assicurati al compimento del 68° anno di età (e non più al 65°), fatto salvo l’ulteriore adeguamento correlato alle aspettative di vita: pertanto, la COGNOME non aveva ancora maturato i requisiti per richiedere la restituzione dei contributi. Il criterio adottato dalla Corte d’appello che ancorava il regime giuridico della restituzione dei contributi alla data di presentazione della domanda, non era previsto da alcuna norma regolamentare ed era in grado di alterare l’equilibrio sostanziale e la stabilità del sistema previdenziale della Cassa, perché rimetteva alla determinazione unilaterale dell’assicurato di scegliere il regime applicabile ai requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia ovvero alla restituzione dei contributi. Inoltre, vi era l’ulteriore requisito dell’essersi dimesso dall’Albo, requisito non
sussistente, né alla data di presentazione della domanda di restituzione dei contributi né successivamente.
In via preliminare e dirimente, va dato atto che prima dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione, l’ente ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore, con richiesta di ‘nulla spese’ stante la mancata predisposizione di difese scritte da parte della controparte.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato che per la trattazione del ricorso sono venuti meno i presupposti dell’azione con riferimento alla posizione previdenziale di NOME COGNOME, sicché l’RAGIONE_SOCIALE non ha più interesse a coltivare la definizione del giudizio (cfr. atto di rinuncia in atti).
Va, dunque, dichiarato estinto il giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedimenti sulle spese, attesa la mancata predisposizione di difese scritte da parte di NOME COGNOME.
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il ver samento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912)
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.10.23