Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30607 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12981-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
contro
ricorrente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
Rep.
Ud. 10/10/2023
CC
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3765/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2019 R.G.N. 2161/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’impugnazione del licenziamento proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo ed ha condannato la società al pagamento di una somma pari a due annualità di retribuzione (euro 274.000,00) in adempimento della clausola penale prevista dalle parti nel contratto di lavoro nel l’ipotesi di ingiustificato recesso datoriale.
2. La Corte territoriale, rilevata la improcedibilità dell’appello nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha sinteticamente ritenuto viziato il procedimento di intimazione del licenziamento per giusta causa, avendo, la società, trascurato di convocare il dirigente che -ricevuta la contestazione disciplinare -aveva, con la lettera
di giustificazioni inoltrata al datore di lavoro, altresì fatto specifica richiesta di audizione; ritenute applicate anche al dirigente le garanzie dettate dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, la sentenza impugnata ha applicato la clausola penale prevista nel contratto di lavoro, respingendo, peraltro, sia le richieste della società di riduzione equitativa (ex art. 1384 cod.civ.) e di detrazione dell’ aliunde perceptum e del percipiendum, e rigettando, altresì, la domanda del dirigente tesa ad ottenere il risarcimento del danno per danno all’immagine e alla reputazione.
Per la cassazione della sentenza ricorre la società che articola tre motivi cui resistono, con distinti controricorsi, il dirigente COGNOME e il comune di RAGIONE_SOCIALE.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, corredata da firma ‘per accettazione’ da parte del Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del suo difensore, nonchØ dichiarazione del controricorrente COGNOME di accettazione della suddetta rinuncia sottoscritta altresì dal suo difensore.
Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal relativo difensore munito di procura generale.
Inoltre a tale rinuncia hanno prestato adesione scritta le controparti con i rispettivi difensori.
Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del