Rinuncia al Ricorso: Come e Perché si Estingue un Giudizio in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale decisivo che consente di porre fine a una controversia legale prima che essa giunga a una decisione di merito. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto funzioni nella pratica, delineando le conseguenze sia per le parti coinvolte sia per quanto riguarda le spese processuali. Analizziamo come un accordo tra le parti possa portare a una conclusione rapida ed efficace del contenzioso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto privato contro il curatore del fallimento di una società per azioni in liquidazione. L’appello era diretto contro un decreto emesso da un Tribunale di merito. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso nel dettaglio e pronunciarsi sulla questione, il procedimento ha subito una svolta decisiva.
Il ricorrente, infatti, ha deciso di non proseguire con la propria azione legale e ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, come previsto dal codice di procedura civile.
La Rinuncia al Ricorso e l’Accordo tra le Parti
L’elemento chiave di questa vicenda è la reazione della controparte. Il curatore fallimentare, anziché opporsi o semplicemente accettare la rinuncia, ha aderito formalmente alla dichiarazione del ricorrente, pattuendo contestualmente la “compensazione integrale delle spese”.
Questo significa che le parti hanno raggiunto un accordo secondo cui ognuna si sarebbe fatta carico delle proprie spese legali sostenute fino a quel momento, senza pretendere alcun rimborso dall’altra. Tale accordo ha semplificato notevolmente la conclusione del procedimento, eliminando la necessità per la Corte di decidere su chi dovesse pagare i costi del giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà concorde delle parti. I giudici hanno verificato che la rinuncia al ricorso era stata depositata secondo le forme previste dalla legge (ex art. 390 cod. proc. civ.) e che l’adesione della controparte era altrettanto rituale.
La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. La motivazione è semplice e lineare: la volontà del ricorrente di abbandonare l’impugnazione, unita all’accettazione della controparte, fa venir meno l’oggetto stesso del contendere.
Un punto di particolare interesse riguarda il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”. La legge (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002) prevede che, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la parte soccombente sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato iniziale. Tuttavia, la Corte ha specificato che, nel caso di estinzione per rinuncia, tale presupposto non si verifica. Il ricorrente, pertanto, non è stato condannato a pagare alcuna somma aggiuntiva, poiché il giudizio si è concluso non per una sua “sconfitta” processuale, ma per una sua scelta volontaria accettata dalla controparte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento evidenzia l’efficacia della rinuncia al ricorso come strumento per chiudere definitivamente una lite pendente in Cassazione. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Economia Processuale: Si evita la lunga attesa per una decisione di merito, con un risparmio di tempo e risorse sia per le parti che per il sistema giudiziario.
2. Controllo sui Costi: L’accordo sulla compensazione delle spese permette alle parti di avere certezza sui costi legali, evitando il rischio di una condanna al pagamento delle spese della controparte in caso di esito sfavorevole.
3. Nessuna Sanzione: La rinuncia accettata non comporta l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, un onere economico rilevante che grava invece su chi vede il proprio ricorso respinto.
In conclusione, questa decisione ribadisce che la via negoziale e l’accordo tra le parti sono sempre percorribili, anche nella fase più alta del giudizio, e possono rappresentare la soluzione più vantaggiosa per porre fine a una controversia in modo rapido e controllato.
Cosa succede quando un ricorrente presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia è formalmente depositata e, come in questo caso, la controparte la accetta, il giudizio si estingue. Ciò significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione.
Se il giudizio si estingue per rinuncia, chi paga le spese legali?
Le parti possono accordarsi. In questa vicenda, le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese, quindi ciascuna ha sostenuto i propri costi. Di conseguenza, la Corte non ha emesso alcuna condanna al pagamento delle spese.
Il ricorrente che rinuncia deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sussistono quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché tale obbligo è previsto solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5513 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27525 – 2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
C URATORE del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del la AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto dei 16/17.7.2018 del Tribunale di Como, udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
preso atto che il ricorrente, NOME COGNOME, ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. al ricorso;
preso atto che il controricorrente ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia con compensazione integrale delle spese;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
ritenuto che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese;
dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introAVV_NOTAIOo con il ricorso proposto da NOME COGNOME ed iscritto al n. 27525 – 2018 R.G.
Così deciso in Roma l’8 febbraio 2024